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Ultime novità fiscali marzo 2024

Contributo imprese settore gastronomico / agroalimentare

Decreto MASAF 24.1.2024

È stato pubblicato sulla G.U. 8.2.2024, n. 32 il Decreto che, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto 4.7.2022, definisce i termini e le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in c/capitale per gli investimenti in macchinari / altri beni strumentali da parte delle imprese operanti nel settore delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare (codici attività 56.10.11 – ristorazione con somministrazione, 56.10.30 – gelaterie e pasticcerie e 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca). La domanda va presentata:

·    utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal soggetto gestore (Invitalia);

·    dalle ore 10.00 dell’1.3 alle ore 10.00 del 30.4.2024.

Tardiva registrazione contratto locazione

Sentenza Corte Cassazione 29.1.2024, n. 2585

L’imposta di registro dovuta per la registrazione di un contratto di locazione pluriennale (e relativa cessione / risoluzione / proroga) è un’obbligazione annuale e pertanto, in caso di tardiva registrazione del contratto, la sanzione applicabile va commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità e non all’imposta per l’intera durata del contratto di locazione.

Riapertura termini Bonus colonnine 2023

Decreto MiMiT 7.2.2024

È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Decreto che dispone la riapertura del termine di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l’acquisto / posa in opera nel 2023 di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica” da parte di persone fisiche / condomini “che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione entro il termine di chiusura del precedente sportello” (23.11.2023).

Il nuovo Decreto prevede la spettanza del contributo per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 (il Decreto 31.10.2023 riconosceva il beneficio per le spese sostenute entro il 23.11.2023).

La domanda può essere presentata fino alle ore 12.00 del 14.3.2024.

COMMENTI
LE NOVITÀ DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”
DOPO LA CONVERSIONE

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di conversione, oltre alle conferme delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito esaminate.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS

In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è confermata l’estensione del divieto di fatturazione elettronica al 2024.

In merito si rammenta che con l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS”

è confermata la proroga di 1 anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato /de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 – 30.6.2024:

  • non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione;

ovvero

  • subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.

CUMULO DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI REGIONALI

In sede di conversione è stata estesa anche al 2025 e 2026 (oltre che al 2023 e 2024) la possibilità, prevista dall’art. 7, comma 1, DL n. 34/2023, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali e delle Province di Trento e Bolzano, a condizione che sia consentito dalla relativa normativa. Più specificatamente il cumulo interessa i contributi istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel periodo 2023 – 2026.

Tale possibilità di cumulo è concessa a condizione che l’agevolazione fiscale (detrazione + contributo) non superi il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:

  • la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
  • l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE

In sede di conversione il “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è stato esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In particolare è possibile regolarizzare:

  • le violazioni sostanziali” dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
  • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).

In base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 21, DL n. 34/2023 la regolarizzazione:

  • non può essere effettuata per:
    • le violazioni rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni), ossia per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
    • gli omessi versamenti delle imposte;
    • le violazioni formali;
  • può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
  • è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n. 167/90 (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
  • è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

  • rimuovere l’irregolarità / omissione;
  • versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:
    • in unica soluzione entro il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo);
    • in 4 rate di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Rimozione irregolarità                                                                                               2.4.2024
Versamento unica soluzione                                  2.4.2024
4 rate di pari importo

(sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo)

1 rata    2.4.2024
2 rata     1.7.2024
3 rata   30.9.2024
4 rata    20.12.2024

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata) entro il 2.4.2024.

Si rammenta che la regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata contestata alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 (la notifica di un PVC non preclude l’accesso al ravvedimento speciale).

ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI

In sede di conversione sono state prorogate fino alle assemblee tenute entro il 30.4.2024 le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.

In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
  • l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

Nell’ambito del Ddl c.d. “Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto l’ulteriore differimento al 31.12.2024 delle citate disposizioni.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36

Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, di cui all’art. 64, commi da 6 a 8, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, potevano essere applicate agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 (termine così prorogato dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023).

In sede di conversione è stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto preliminare, a condizione che l’atto definitivo (anche in caso di trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato entro il 31.12.2024.

Si rammenta che le agevolazioni consistono nell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale per gli:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
  • atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.

Per gli atti definitivi stipulati nel periodo 1.1.2024 – 29.2.2024 agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quanto dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità.

PROROGA RATE “ROTTAMAZIONE-QUATER”

L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. A tal fine risulta(va) necessario:

  • presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
  • effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
    • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
    • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo che “il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rateda corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione … se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.

Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20.3.2024.

Termine originario Proroga DL n. 51/2023 Proroga DL n. 145/2023 Proroga DL n. 215/2023
       
Versamento unica soluz. / prima rata (10%) entro 31.7.2023 entro 31.10.2023 entro 18.12.2023 entro 15.3.2024

(tolleranza tardività 5 gg)

Versamento seconda rata (10%) entro 30.11.2023
Versamento rate successive (pari importo entro 28.2.2024
entro 31.5, 31.7 e 30.11, 28.2 di ogni anno

Merita evidenziare che non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento interessa esclusivamente i soggetti che hanno presentato la predetta domanda entro il 30.6.2023.

Soggetti alluvionati

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, il DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, ha differito di 3 mesi i termini connessi con la “rottamazione-quater” (di conseguenza, la domanda doveva essere presentata entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione doveva comunicare al debitore l’accoglimento / diniego della stessa entro il 31.12.2023, ecc.).

Ora, in sede di conversione del DL n. 215/2023, la proroga in esame è stata estesa alle rate in scadenza il 31.1 e 28.2.2024 e pertanto il relativo versamento entro il 15.3.2024 non determina la decadenza dalla definizione. Anche in tal caso è ammessa la “tolleranza” di 5 giorni (il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20.3.2024).

CRISI D’IMPRESA

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 38, comma 3, DL n. 13/2023, è stato prorogato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale l’imprenditore, al fine di accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa, al momento di presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del citato art. 17 (certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione e certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL) una dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) ex art. 46, DPR n. 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza, le predette certificazioni.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2024 e 2025

In sede di conversione, per effetto dell’integrazione dell’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) è stato previsto che per il 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali.

Redditi dominicali e agrari % di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000
Oltre € 10.000 fino a € 15.000 50%
Oltre € 15.000 100%

Ai fini dell’applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito complessivo è necessario considerare i redditi dominicale ed agrario rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%.

Così, in presenza di un reddito dominicale pari a € 4.000 ed un reddito agrario pari a € 7.000, va considerato l’ammontare di € 19.100 [€ 4.000 + (4.000 x 80%) + 7.000 + (7.000 x 70%)].

Pertanto fino a € 10.000 opera l’esenzione, per € 5.000 il reddito concorre per il 50%, i restanti € 4.100 concorrono interamente al reddito complessivo.

Soggetti esclusi

Per espressa previsione sono escluse dall’agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative aventi la qualifica di società agricole, che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito su base catastale.

ESENZIONE RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di conversione è stato stabilito che le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.2 – 31.12.2024, inquadrate come “premi” ai sensi dell’art. 30, comma 2, DPR n. 600/73, non sono soggette alla ritenuta del 20% se l’ammontare complessivo non è superiore a € 300.

Per espressa previsione, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale limite, le somme sono interamente soggette a ritenuta.

ZFU SISMA CENTRO ITALIA

In sede di conversione è stato previsto anche per il 2024 il riconoscimento delle esenzioni di cui all’art. 46, comma 2, DL n. 50/2017 a favore delle imprese che hanno sede principale / unità locale all’interno della c.d. “ZFU Centro Italia” (costituita dai Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 di cui agli allegati 1 e 2, DL n. 189/2016) e che hanno subìto, a causa del sisma, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso dall’1.9 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015.

In particolare anche per il 2024 sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona franca fino a concorrenza di € 100.000;
  • esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di € 300.000;
  • esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si rammenta che sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all’allegato 2-bis del citato DL n. 189/2016; in tal caso le agevolazioni spettano alle imprese che hanno sede principale / unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.2 – 31.5.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.

Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE sugli aiuti “de minimis”, applicabile in funzione del settore di attività prevalente del beneficiario.

SCADENZARIO

Mese di marzo

Venerdì 15 marzo

 

Rottamazione-quater Versamento unica soluzione / prima rata, seconda rata (pari al 10% ciascuna) e terza rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quater”. L’art. 3-bis, DL n. 215/2013, c.d. “Decreto Milleproroghe” ha disposto la rimessione in termini per il versamento delle rate (prima e seconda) scadute il 18.12.2023 e della rata scaduta il 28.2.2024.

 

 

Lunedì 18 marzo

 

Iva

Liquidazione mensile e

saldo annuale

·     Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;

·     versamento saldo IVA 2023, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento entro l’1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 18.3 (31.7.2024, con un ulteriore 0,40%).

Isi e Iva

Apparecchi da intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2024 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l’1.3.2024 o non disinstallati entro il 31.12.2023.
Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro

dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:

·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·     utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

 

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.
Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., collaboratori occasionali).

Tassa annuale

Libri contabili e sociali

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:

·     € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;

·     € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Irpef

Invio spese detraibili

Mod. 730/2024 precompilato

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, dei dati delle:

·     spese funebri 2023;

·     spese frequenza asilo nido 2023.

Irpef

Invio spese veterinarie

Mod. 730/2024 precompilato

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2023 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte dei veterinari.
Certificazione utili Consegna ai soci della Certificazione delle somme corrisposte nel 2023, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La Certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2023 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
Certificazione Unica 2024 ·     Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della CU 2024 relativa ai:

–        redditi di lavoro dipendente e assimilati;

–        redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi (la CU 2024 relativa ai redditi di lavoro autonomo / provvigioni può essere inviata entro il 31.10.2024).

Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail utilizzabile per la ricezione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2024 (tale informazione interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 2024 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4);

·     consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della CU 2024;

·     consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2024.

 

Lunedì 25 marzo

 

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

 

Domenica 31 marzo

 

Iva

dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

 

Martedì 2 aprile

 

Enti non commerciali

variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2023, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 o AA7/10.

Enasarco

Versamento Firr

Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2023.
Bonus pubblicità 2024 Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2024.
Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Definizione agevolata

liti pendenti

Versamento della quarta rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori Versamento della quinta rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
Sanatoria irregolarità formali Versamento della seconda rata di quanto dovuto per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022.
Ravvedimento speciale

violazioni tributarie 2021

Versamento della quinta rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d’imposta precedenti.
Ravvedimento speciale

violazioni tributarie 2022

Versamento di quanto dovuto (a titolo di imposta, interessi e sanzione pari a 1/18 del minimo) in unica soluzione / prima rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, come previsto dal DL n. 215/2013, c.d. “Decreto Milleproroghe”.

 

Giovedì 4 aprile

 

Opzione cessione credito / sconto in fattura Invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2023 per interventi agevolati 110% e altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura.
Irpef

Invio spese detraibili

Mod. 730/2024 precompilato

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, dei dati delle spese 2023 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio.

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