ULTIME NOVITÀ FISCALI
Deducibilità interessi passivi – Ordinanza Corte Cassazione 8.1.2025, n. 321
L’integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti da una società di capitali relativi a finanziamenti garantiti da immobili ipotecati e destinati alla locazione di cui all’art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007 opera indipendentemente dal fatto che il finanziamento sia o meno finalizzato all’acquisto / costruzione dei predetti immobili.
Compenso amministratore – Ordinanza Corte Cassazione 16.1.2025, n. 1051
Ai fini del riconoscimento della deducibilità dei compensi degli amministratori di società l’Ufficio non è vincolato alla misura indicata nelle delibere sociali / contratti, in quanto rientra nei normali poteri dell’Agenzia delle Entrate “la verifica dell’attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione”.
Tuttavia l’accertamento è nullo se l’Agenzia non prova adeguatamente la non congruità del compenso corrisposto all’amministratore.
Fabbricato rurale e comproprietario non coltivatore diretto / IAP – Ordinanza Corte Cassazione 27.1.2025, n. 1919
Ai fini IMU la qualifica agricola di un terreno posseduto e condotto da uno dei comproprietari coltivatore diretto / IAP si riverbera anche nei confronti degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola. Pertanto, anche questi ultimi possono beneficiare dell’esenzione IMU relativamente ai predetti terreni.
Rimborso spese utenze domestiche ai dipendenti – Risposta interpello Agenzia Entrate 30.1.2025, n. 17
Le somme erogate / rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle spese delle utenze domestiche;
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di € 1.000 (€ 2.000 per i dipendenti con figli).
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dipendente attesta la sussistenza dei requisiti previsti è acquisita dal datore di lavoro “con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità”, senza la necessità dell’autenticazione della sottoscrizione stessa.
COMMENTI
IL CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0” DOPO LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2025
La Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è intervenuta sulla disciplina del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, prevedendo:
- l’abrogazione dal 2025 dell’agevolazione riferita ai beni immateriali;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026):
- l’introduzione di un limite di spesa (€ 2.200 milioni);
- l’invio al MiMiT di una specifica comunicazione.
BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto dell’abrogazione del comma 1058-ter dell’art. 1, Legge n. 178/2020, per gli investimenti effettuati nel 2025 il credito d’imposta non è (più) riconosciuto.
NB. Si rammenta che il 31.12.2024 è scaduto il termine per effettuare gli investimenti ovvero per “prenotare” gli stessi (tramite accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo), con effettuazione entro il 30.6.2025, al fine di beneficiare del credito d’imposta nella misura del 15%.
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B | ||||
Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021
comma 1058 |
Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) art. 21, DL 50/22 |
Investimento
1.1.2023 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)
comma 1058 |
Investimento
1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)
comma 1058-bis |
Investimento
1.1.2025 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter |
20% | 50% | 20% | 15% | 10% |
limite massimo costi ammissibili
€ 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili
€ 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili
€ 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili
€ 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili
€ 1.000.000 |
BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1057-bis il credito d’imposta è stato limitato agli investimenti effettuati fino al 31.12.2024.
Con il comma 446 dell’art. 1, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) il predetto credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia intervenuta la relativa “prenotazione” (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nel rispetto del limite di spesa di € 2.200 milioni.
NB. Il limite di spesa non opera per gli investimenti effettuati nel 2025 “prenotati” entro il 31.12.2024 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
Importo investimento | Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | |||
Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)
comma 1056, Legge n. 178/2020 |
Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
comma 1057, Legge n. 178/2020 |
Investimento
1.1.2023 – 31.12.2024
comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 |
Investimento
1.1.2025 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
comma 446, Legge n. 207/2024 |
|
Fino a
€ 2.500.000 |
50% | 40% | 20% | 20% |
Superiore a
€ 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
30% | 20% | 10% | 10% |
Superiore a
€ 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% | 10% | 5% (*) | 5% (*) |
limite massimo costi complessivamente ammissibili
€ 20.000.000 |
limite massimo costi complessivamente ammissibili
€ 20.000.000 |
limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili
€ 20.000.000 |
limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili
€ 20.000.000 ↓ limite risorse disponibili € 2.200 milioni |
(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.
Di conseguenza il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% (fino a € 2,5 milioni) / 10% – 5%, nel rispetto comunque del limite di risorse stanziate, per gli investimenti:
- effettuati dall’1.1 al 31.12.2025;
ovvero
- “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026.
Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:
- per i beni in leasing rileva:
- la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;
ovvero
- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Non assume rilevanza la data del riscatto;
- per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
- alla data di ultimazione dei lavori;
- in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.
In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Fatture / altri documenti
Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale spetta il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024” |
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura:
- va riportata anche sul documento di trasporto.
In merito il MEF, in risposta all’Interrogazione parlamentare 10.1.2024, n. 5-01787, ha chiarito che l’indicazione del riferimento normativo è considerata rispettata se la fattura, contenente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, “richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa”. Pertanto qualora sia ricevuto un ddt privo dell’indicazione della norma agevolativa, non è necessario procedere all’integrazione di tale documento se la fattura d’acquisto risulta correttamente compilata (ossia riporta il riferimento normativo nonché il richiamo al ddt);
- non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.
I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, possono essere integrati / regolarizzati prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. A tal fine, in caso di:
- fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura (di acconto / saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite SdI, è possibile alternativamente:
- stampare una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72;
- effettuare un’integrazione elettronica, da allegare all’originale e conservare unitamente a quest’ultimo, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità previste dall’Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.
Perizia asseverata / dichiarazione sostitutiva
In relazione agli investimenti effettuati è altresì necessario disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:
- possiedono le caratteristiche tecniche previste;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.
(Nuova) comunicazione al MIMIT
Relativamente agli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30.6.2026 con prenotazione entro il 31.12.2025), il comma 447 dell’art. 1, Finanziaria 2025 prevede che, ai fini del rispetto del limite di spesa (€ 2.200 milioni), l’impresa deve inviare al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024, al quale “sono apportate le necessarie modificazioni … anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni”.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento del limite di spesa previsto, il MiMiT ne dà comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito Internet, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Comunicazioni al GSE
Si rammenta che come disposto dall’art. 6, DL n. 39/2024, per la fruizione del credito d’imposta di cui ai “commi da 1057-bis a 1058-ter”, l’impresa deve (doveva) inviare al GSE:
- una comunicazione preventiva (ex ante), nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
- una comunicazione consuntiva (ex post), “aggiornata” all’atto del completamento. Anche per tale comunicazione non è previsto uno specifico termine di invio (l’invio della comunicazione è richiesto ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta);
utilizzando i modelli approvati con il citato DM 24.4.2024.
NB. È opportuno che sia chiarito se le predette comunicazioni sono necessarie anche per il (nuovo) credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 (o 30.6.2026) “istituito” dal citato comma 446 richiamando il previgente comma 1057-bis. Considerato che per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2024 non opera il rispetto del limite di spesa (€ 2.200 milioni) per gli stessi dovrebbe sussistere l’invio delle predette comunicazioni al GSE.
SCADENZARIO
Mese di Febbraio 2025
Lunedì 10 febbraio |
Bonus pubblicità 2024 | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024. |
Lunedì 17 febbraio |
Iva
Liquidazione mensile e trimestrale “speciale” |
· Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;
· liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta, considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto. |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Ritenute alla fonte
condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte
locazioni brevi |
Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef
Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:
· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); · utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Tfr
Saldo imposta sostitutiva |
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2024 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2024 |
Inps
Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio. |
Inps
Contributi Ivs |
Versamento della quarta rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. |
Inps
Gestione separata |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, co.co.co, collaboratori occasionali). |
Inail
Autoliquidazione premio |
Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2024 e per l’anticipo, anche rateizzato, 2025. |
Giovedì 20 febbraio |
Enasarco
Versamento contributi |
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2024. |
Martedì 25 febbraio |
Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). |
Venerdì 28 febbraio |
Inps
Regime agevolato contributivo |
Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).
Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall’1.1.2025 |
Rottamazione quater | Versamento settima rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione quater”. È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5.3.2025. |
Imposta di bollo
trimestrale fatture elettroniche |
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2024.
L’adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo |
Iva
Stampati fiscali |
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2024 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita |
Iva
Comunicazione liquidazioni periodiche |
Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
· ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili); · al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali). |
Iva
Mod. Iva 2025 comunicazione liquidazione periodiche |
Invio telematico del mod. IVA 2025 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:
· ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili); · al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali). |
Iva dichiarazione mensile
e liquidazione IOSS |
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Corrispettivi
distributori carburante |
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Inps
Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Inail
denuncia retribuzioni |
Invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale. |
LA “MINI IRES” 2025
Nell’ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).
In particolare, l’art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto:
- in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
La riduzione:
- riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto o in parte) al reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione;
- non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa, nel predetto biennio.
In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’IRES, è prevista la possibilità di fruire:
- di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento;
nonché
- di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.
In sede di approvazione della Finanziaria 2025, in attesa dell’attuazione dei principi di cui alla citata lett. a), con l’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d. “Mini-IRES”, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.
LA MINI IRES 2025
L’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel 2025 da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
L’agevolazione non spetta alle società:
- in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.
NB. Considerate le predette condizioni, l’agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.
Va considerato che:
- per gli enti non commerciali l’aliquota ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito d’impresa;
- per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.
Condizioni richieste per applicare l’IRES del 20%
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile 2024;
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile 2023, ad investimenti:
- anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta;
- realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
- di ammontare non inferiore a € 20.000.
È inoltre necessario che:
- nel 2025:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.
Esempio
Una srl presenta la seguente situazione.
utile 2024 | € 800.000 |
utile 2023 | € 1.000.000 |
media ULA 2024-2022 | 18 |
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024 | 20 |
1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024 | 0,2 |
ricorso CIG | No nel 2024 |
Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve:
- accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
- effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell’utile 2023);
- assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media 2024 – 2022;
- non fare ricorso alla CIG.
Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il risparmio d’imposta è così determinato.
IRES ordinaria | € 216.000 |
Mini IRES | € 180.000 |
Risparmio d’imposta | € 36.000 |
Decadenza dall’agevolazione
Determina la decadenza dall’agevolazione in esame:
- la distribuzione entro il 31.12.2026 della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
Determinazione acconto IRES 2026
L’acconto dovuto per il 2026 è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in esame.
SCADENZARIO
Mese di gennaio
Mercoledì 15 gennaio |
Mod. 730/2025 | Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta. |
Giovedì 16 gennaio |
Iva
Liquidazione mensile |
Liquidazione IVA riferita a dicembre 2024 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto. |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Irpef
ritenute alla fonte dividendi |
Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2024 per:
· partecipazioni non qualificate; · partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018. |
Ritenute alla fonte
condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2024 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte
locazioni brevi |
Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2024 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef
Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a:
· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); · utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Inps
Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2024. |
Inps
Gestione separata |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2024 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2024 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, co.co.co, collaboratori occasionali). |
Inps
Agricoltura |
Versamento della quarta rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |
Acconti 2024
imposte sui redditi |
Versamento prima rata / unica soluzione acconto 2024 IRPEF, IVIE, IVAFE, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2023 fino a € 170.000. |
Venerdì 17 gennaio |
Contributo “rinnovo parco veicoli” autotrasportatori | Termine ultimo per la domanda di prenotazione, tramite PEC indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail
delle risorse destinate agli investimenti effettuati dagli autotrasportatori di merci per c/terzi finalizzate al rinnovo del “parco veicoli. |
Lunedì 27 gennaio |
Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili e trimestrali |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2024 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali). |
Venerdì 31 gennaio |
Iva dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS | Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2024 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS). |
Iva dichiarazione trimestrale e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2024 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Accise autotrasportatori | Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al quarto trimestre 2024 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, nella misura rilevata dalla stessa Agenzia. |
Corrispettivi
distributori carburante |
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre / quarto trimestre 2024, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Inps
Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2024.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Inps
Agricoltura |
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2024. |
Irpef
Invio spese sanitarie Mod. 730/2025 precompilato |
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:
· medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie; · ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale; · strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari; · psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie; · soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia; · esercenti arte ausiliaria di ottico (codice attività, primario o secondario, “47.78.20 – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”); · iscritti all’Albo professionale degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM n. 70/97. |
Contributo annuale
revisori legali |
Versamento del contributo annuale (€ 57) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l’apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it. |
Imposta di bollo
Dichiarazione 2024 |
Invio telematico all’Agenzia della Entrate della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2024 utilizzando l’apposito modello. |
Conservazione digitale
registri contabili |
Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2023 ai sensi del DM 17.6.2014. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni”, in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo. |
Conservazione digitale
fatture elettroniche |
Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2023 ai sensi del DM 17.6.2014. |
Conservazione digitale
dichiarazioni fiscali |
Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2023 ai sensi del DM 17.6.2014. |
Gestori piattaforme online
Comunicazione operazioni 2024 |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, dei gestori stranieri “non-UE” (FPO) della comunicazione dei dati delle vendite di beni / prestazioni di servizi, riferite al 2024, realizzate tramite il sito Internet / app. |