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Tracciabilità spese di trasferta

La Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, in particolare l’articolo 1 commi da 81 a 86, ha limitato la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi e all’Irap, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. In particolare, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, saranno deducibili se effettuate con i metodi tracciabili. Rientrano, inoltre, nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza.

Sistemi di pagamento tracciabili
  • carte di credito;
  • carte di debito (bancomat);
  • carte prepagate;
  • assegni bancari;
  • assegni circolari.

Tracciabilità delle spese e deducibilità delle trasferte

Redditi di lavoro dipendente Per i lavoratori dipendenti, i rimborsi di:

  • spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, come taxi o noleggio con conducente,

non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

Redditi di lavoro autonomo Per i lavoratori autonomi, le spese di:

  • prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto (mediante autoservizi pubblici non di linea),

sono deducibili solo se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili.

Spese per lavoro dipendente Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto relative alle trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, seguono i limiti di deducibilità già previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 95 dei Tuir, a condizione che tali spese siano regolate con metodi di pagamento tracciabili.

 

Le tre disposizioni sono di interesse per il lavoratore autonomo poiché:

  • se il lavoratore autonomo riveste la qualifica di datore di lavoro dovrà verificare, nel caso di rimborsi spese riconosciuti ai propri lavoratori dipendenti, la tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporti non di linea.

NOTA BENE Laddove tale tracciabilità non risulti dimostrabile, le somme erogate dovranno essere tassate in capo al percipiente.

  • La tracciabilità delle spese sostenute direttamente per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande (alberghi e ristoranti) e spese di viaggio e trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.

NOTA BENE In assenza di tracciabilità, le relative spese sostenute saranno indeducibili.

  • I costi sostenuti per il rimborso analitico delle spese per viaggio, ristorazione e trasporti non di linea ai propri lavoratori dipendenti o altri lavoratori autonomi saranno deducibili solo se sostenuti in modalità tracciabile.

 

Criteri di deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti sostenute dal lavoratore autonomo

Come accennato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, il lavoratore autonomo potrà dedurre le spese per alberghi e ristoranti (ed anche quelle per i trasporti effettuati con servizi non di linea) oggetto di riaddebito analitico in capo al committente solo in presenza di pagamento tracciabile.

NOTA BENE Tali spese, se pagate in contanti, a partire dal 1° gennaio 2025 divengono totalmente indeducibili.

Per le spese per alberghi e ristoranti restano inoltre ferme le previgenti limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 54 TUIR che restano confermate per quanto riguarda le spese che non sono oggetto di riaddebito al committente e per le spese che sono oggetto di riaddebito forfettario (non analitico) al committente stesso:

Tipologia di spesa Alberghi e ristoranti:

  • Non riaddebitate al committente
  • Oppure riaddebitate forfettariamente (assimilate agli onorari)
Deducibilità 2025 Deducibili al 75% e con un massimo di:

®      2% degli onorari

®      1% degli onorari se qualificabili come spese di rappresentanza

Riaddebito analitico delle spese di trasferta in capo al committente

Il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in vigore a partire dal 31 dicembre 2024, ha rivisto il regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, in materia di disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

La novità rilevante consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro autonomo delle somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.

 

Spese sostenute direttamente dal professionista e da questi analiticamente riaddebitate in parcella al committente
Fino al 31.12.2024 ®      Integralmente imponibili, assimilate al compenso

·         soggette ad IVA

·         soggette a ritenuta d’acconto

·         soggetta a contributo integrativo cassa di previdenza

®      Integralmente deducibili

Dal 1.01.2025 ®      Non sono redditualmente imponibili

·         Soggette a IVA

·         Non soggette a ritenuta d’acconto

·         Non soggette a contributo integrativo cassa di previdenza

®      Integralmente indeducibili

·         salvo possibilità di deduzione in caso di insolvenza del cliente

Casi in cui non è necessaria la tracciabilità

Lavoratori autonomi Il professionista che sostiene direttamente (per sé stesso) una spesa per albergo o ristorante, o viaggio, e che tale spesa non sia addebitata analiticamente al proprio committente, potrà continuare a dedurre il costo anche in assenza di pagamento tracciabile
Imprese Se il titolare di impresa individuale deve sostenere una spesa alberghiera o di ristorazione, la stessa è tuttora libera da vincoli di tracciabilità.
Spese di rappresentanza L’obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza riguarda solo le imprese e non i lavoratori autonomi.

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