La Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, in particolare l’articolo 1 commi da 81 a 86, ha limitato la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi e all’Irap, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. In particolare, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, saranno deducibili se effettuate con i metodi tracciabili. Rientrano, inoltre, nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza.
Sistemi di pagamento tracciabili |
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Tracciabilità delle spese e deducibilità delle trasferte
Redditi di lavoro dipendente | Per i lavoratori dipendenti, i rimborsi di:
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari). |
Redditi di lavoro autonomo | Per i lavoratori autonomi, le spese di:
sono deducibili solo se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili. |
Spese per lavoro dipendente | Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto relative alle trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, seguono i limiti di deducibilità già previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 95 dei Tuir, a condizione che tali spese siano regolate con metodi di pagamento tracciabili. |
Le tre disposizioni sono di interesse per il lavoratore autonomo poiché:
- se il lavoratore autonomo riveste la qualifica di datore di lavoro dovrà verificare, nel caso di rimborsi spese riconosciuti ai propri lavoratori dipendenti, la tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporti non di linea.
NOTA BENE Laddove tale tracciabilità non risulti dimostrabile, le somme erogate dovranno essere tassate in capo al percipiente.
- La tracciabilità delle spese sostenute direttamente per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande (alberghi e ristoranti) e spese di viaggio e trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.
NOTA BENE In assenza di tracciabilità, le relative spese sostenute saranno indeducibili.
- I costi sostenuti per il rimborso analitico delle spese per viaggio, ristorazione e trasporti non di linea ai propri lavoratori dipendenti o altri lavoratori autonomi saranno deducibili solo se sostenuti in modalità tracciabile.
Criteri di deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti sostenute dal lavoratore autonomo
Come accennato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, il lavoratore autonomo potrà dedurre le spese per alberghi e ristoranti (ed anche quelle per i trasporti effettuati con servizi non di linea) oggetto di riaddebito analitico in capo al committente solo in presenza di pagamento tracciabile.
NOTA BENE Tali spese, se pagate in contanti, a partire dal 1° gennaio 2025 divengono totalmente indeducibili.
Per le spese per alberghi e ristoranti restano inoltre ferme le previgenti limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 54 TUIR che restano confermate per quanto riguarda le spese che non sono oggetto di riaddebito al committente e per le spese che sono oggetto di riaddebito forfettario (non analitico) al committente stesso:
Tipologia di spesa | Alberghi e ristoranti:
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Deducibilità 2025 | Deducibili al 75% e con un massimo di:
® 2% degli onorari ® 1% degli onorari se qualificabili come spese di rappresentanza |
Riaddebito analitico delle spese di trasferta in capo al committente
Il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in vigore a partire dal 31 dicembre 2024, ha rivisto il regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, in materia di disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
La novità rilevante consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro autonomo delle somme percepite dal professionista a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Spese sostenute direttamente dal professionista e da questi analiticamente riaddebitate in parcella al committente | |
Fino al 31.12.2024 | ® Integralmente imponibili, assimilate al compenso
· soggette ad IVA · soggette a ritenuta d’acconto · soggetta a contributo integrativo cassa di previdenza ® Integralmente deducibili |
Dal 1.01.2025 | ® Non sono redditualmente imponibili
· Soggette a IVA · Non soggette a ritenuta d’acconto · Non soggette a contributo integrativo cassa di previdenza ® Integralmente indeducibili · salvo possibilità di deduzione in caso di insolvenza del cliente |
Casi in cui non è necessaria la tracciabilità
Lavoratori autonomi | Il professionista che sostiene direttamente (per sé stesso) una spesa per albergo o ristorante, o viaggio, e che tale spesa non sia addebitata analiticamente al proprio committente, potrà continuare a dedurre il costo anche in assenza di pagamento tracciabile |
Imprese | Se il titolare di impresa individuale deve sostenere una spesa alberghiera o di ristorazione, la stessa è tuttora libera da vincoli di tracciabilità. |
Spese di rappresentanza | L’obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza riguarda solo le imprese e non i lavoratori autonomi. |