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Rottamazione cartelle 2023: come fare domanda?

  • Rottamazione quater debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento della sola quota capitale;
  • Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2023;
  • Pagamento in unica soluzione o in massimo 18 rate, entro il 31 luglio 2023.

Che lo si chiami tecnicamente o meno in questo modo, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali, si tratta della c.d. “Rottamazione quater” ovvero una nuova finestra per chiudere le pendenze fiscali e contributive in essere versando solo la quota capitale del debito. Questa nuova forma di definizione agevolata delle cartelle ha trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2023 e che permetterà ai contribuenti italiani di avvicinarsi a quella pace fiscale più volte evocata in campagna elettorale.

Rientrano nella definizione agevolata i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche nel caso in cui siano stati già oggetto di altri meccanismi agevolativi anche se decaduti a causa di omessi o tardivi versamenti.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito, tra cui la data per presentare la domanda di adesione, le modalità di pagamento delle rate e gli importi esclusi.

Cerchiamo allora di riassumere quelli che sono i principali punti della nuova definizione agevolata 2023 delle cartelle esattoriali e chi potrà trarre beneficio da tale iniziativa.

Indice degli Argomenti

Saldo e stralcio delle mini cartelle

Cominciamo dalle mini cartelle esattoriali, intendendo per tali quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il meccanismo del saldo e stralcio delle mini cartelle è automatico. Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta.

Rottamazione cartelle di pagamento 2023

La Legge di Bilancio 2023prevede una nuova campagna di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Si tratta della possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ad il 30 giugno 2022.

È prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio.

Rimangono esclusi da questa procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che riguardano:

  • L’Iva riscossa all’importazione;
  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Nell’area riservata del portale istituzionale Agenzia delle Entrate Riscossione, è possibile visualizzare i debiti ammessi per beneficiare della tregua fiscale. Per questo motivo è importante essere a disposizione dei propri accessi personali al cassetto dei carichi iscritti a ruolo.

Quali somme sono dovute e quali vengono esentate?

In pratica, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, versando solo la quota relativa al capitale ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si tratta di un vantaggio di non poco conto per il contribuente debitore che, aderendo alla procedura, può vedersi ridurre l’importo dei carichi da pagare.

Somme dovute con la rottamazione quater

Attraverso l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle sono dovute le sole somme relative a:

  • Tributi a titolo di capitale;
  • Spese legate alle procedure esecutive di riscossione già avviate;
  • Spese di notifica della cartella di pagamento.

Somme non dovute in caso di rottamazione quater

I seguenti importi inseriti nel ruolo, attraverso la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:

  • Interessi;
  • Interessi di mora;
  • Sanzioni amministrative;
  • Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;
  • Aggio dovuto all’agente della riscossione.

Termini e modalità di pagamento delle cartelle

Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato con due diverse modalità:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
  • In forma rateale in un massimo di 18 rate (in 5 anni).

In caso di pagamento rateale la prima e la seconda rata, di importo pari al 10% delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, scadono il 31 luglio ed il 30 novembre 2023. Le rate successive, di pari ammontare, hanno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuna annualità a partire dal 2024. Naturalmente, a partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli interessi, calcolati al tasso annuo del 2% annuo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, le informazioni sinora a disposizione prevedono che:

  • Possa essere effettuata una procedura di domiciliazione bancaria sul conto corrente del contribuente, attraverso procedura da comunicare all’agente della riscossione;
  • Mediante l’utilizzo di moduli di pagamento precompilati messi a disposizione dall’agente della riscossione al momento dell’accettazione della domanda;
  • Attraverso il pagamento diretto recandosi presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La presentazione della domanda

Il contribuente è tenuto a presentare apposita domanda all’agente della riscossione per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 30 aprile 2023. Per questo l’agente della riscossione deve mettere a disposizione una apposita domanda, che deve essere predisposta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche. Tale documento deve essere messo a disposizione dei contribuenti entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (21 gennaio).

Nella domanda il contribuente deve indicare la modalità di pagamento prescelta e deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti i carichi in essa compresi andando ad assumere l’impegno di rinunciare a detti giudizi.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione deve comunicare ai contribuenti che hanno presentato la domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. La comunicazione in oggetto viene resa disponibile sempre attraverso i servizi telematici dell’ente.

Vantaggi per il contribuente che aderisce alla definizione agevolata

La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento comporta dei vantaggi per il contribuente. In particolare, per tutti i carichi che ne sono oggetto e quindi indicati nella risposta che dovrà rilasciare l’agente della riscossione sono:

  • Sospesi i termini di prescrizione e decadenza, ma anche i termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere alla data di presentazione;
  • Bloccate le misure cautelari, come l’impossibilità di iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, tranne quelli che risultano già iscritti alla data di presentazione;
  • Bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l’estinzione delle procedure avviate.

Inoltre, il debitore non può essere considerato inadempiente ed ha la possibilità di vedersi rilasciare il DURC.

Decadenza dalla procedura di definizione agevolata

La decadenza dalla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento si ha in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, in un termine superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una rata del rateizzo. In questo caso la definizione agevolata perde i suoi effetti e possono ricominciare a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione. In ogni caso i pagamenti che risultano essere effettuati verranno considerati a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto.

Villani Rag. Savino

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