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Il quadro di sintesi dei crediti d’imposta prorogati nel D.D.L. di Bilancio 2021

Il quadro di sintesi dei crediti d’imposta prorogati nel D.D.L. di Bilancio 2021.pdf

Il DDL di Bilancio 2021 contiene la proroga, talora con rimodulazioni e modifiche, dei principali crediti d’imposta in vigore nel periodo 2020.

Di seguito si propone un quadro di sintesi dei principali crediti d’imposta oggetto di proroga al 2021 e 2022 con le loro caratteristiche distintive.

Quadro di sintesi dei principali crediti d’imposta ex DDL di Bilancio 2021

  
Credito d’imposta investimenti in pubblicitàProroga per il biennio 2021-2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche onlinein  continuità col regime speciale introdotto per il 2020:
·  credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati;
·  tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.
 
  
Credito d’imposta investimenti in beni strumentaliEstensione agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 e alle prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023, della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019.La nuova disciplina delineata dal D.D.L. di Bilancio 2021:potenzia e diversifica le aliquote agevolative (in particolare dal 16.11.2020 al 31.12.2021);incrementa le spese ammissibili (introduzione della fascia di investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro);amplia l’ambito applicativo (estensione ai beni immateriali non 4.0 e previsione di aliquota maggiorata per strumenti per lo smart working)accorcia il periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo, ridotte a una nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni;accelera la fruizione dal periodo d’imposta di entrata in funzione o interconnessione.Tipologia di benePeriodo di effettuazione investimentoAliquote e tetti di spesa complessiviBeni materiali e immateriali ordinari
202110%
15% smart working
Tetto 2 milioni di euro (materiale)Tetto 1 milione di euro (immateriale)20226%
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)Beni materiali 4.02021– 50% fino a 2,5 milioni di euro
–  30% oltre 2,5 fino a 10
–  10% oltre 10 fino a 202022– 40% fino a 2,5 milioni di euro
–  20% oltre 2,5 fino a 10
–  10% oltre 10 fino a 20Beni immateriali 4.02021/202220% fino a 1 milione di euro
Credito d’imposta R&S&I&DProroga ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 del credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198209, L. 160/2019 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta, modifiche intese a chiarirne l’ambito applicativo e introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Le aliquote e i limiti di credito d’imposta sono potenziati sul biennio 2021-2022:
•  20% entro il limite di credito di euro 4 milioni per attività di R&S;
•  15% entro il limite di credito di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green;
•  10% entro il limite di credito di euro 2 milioni per attività di IT;
•  10% entro il limite di credito di euro 2 milioni per attività di Design.
Credito d’imposta formazione 4.0Proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta formazione 4.0 di cui all’articolo 1, commi 4656, L. 205/2017È previsto l’ampliamento delle voci agevolabili, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti.Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento al 60% nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati:•  50% entro il limite di credito di euro 300.000 per le piccole imprese;•  40% entro il limite di credito di euro 250.000 per le medie imprese;•  30% entro il limite di credito di euro 250.000 per le grandi imprese.

Villani Rag. Savino

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