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I beni anti-Covid al cambio di regime.

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Tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 cambierà il regime Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai cosiddetti beni anti-Covid. È quindi importante capire fino a quando è possibile la fatturazione con il regime di esenzione, e quando invece inizia a dover essere dovuta l’Iva con l’aliquota del 5%.

L’articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020 ha inserito nei beni soggetti ad aliquota del 5% una serie di prodotti, tra i quali troviamo apparecchiature mediche tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, mascherinearticoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitariedetergenti disinfettanti per maniattrezzature per ospedali da campo, ecc..

Il comma 2, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell’anno 2020, le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione.

Con la circolare 26/2020 è stato inoltre precisato che la fornitura di beni anti-Covid con contratto di locazione finanziaria sarà assoggettata al regime di esenzione fino al 31.12.2020, e successivamente ad Iva del 5%, in virtù di quanto disposto dall’articolo 16 del Decreto Iva, per il quale “Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.

La precisazione è stata opportuna, posto che il fatto che la norma parli dell’applicazione della “stessa aliquota”, faceva nascere il dubbio che la prestazione di noleggio o leasing di un bene ricadente nell’esenzione potesse a sua volta essere assoggettata al regime di esenzione. Tale posizione è stata confermata con la risposta ad interpello 585/2020, con la quale è stato fornito anche un altro interessante approfondimento riguardante il regime Iva del 2021.

Ciò che potrà verificarsi nel 2021 sarà che alcuni beni, assoggettati ad aliquota Iva del 5% in quanto considerati “anti-Covid” dall’articolo 124 D.L. 34/2020, siano anche ricompresi nel numero 41-quater della tabella Iva dei beni con aliquota del 4%, dedicata a “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

Secondo la risposta ad interpello 585/2020, in questi casi troverà applicazione l’aliquota Iva più favorevole.

Ciò premesso, quando si affronta un cambio di regime Iva, è necessario fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato dall’articolo 6 del Decreto Iva, e, quindi, le operazioni “effettuate” fino al 31/12 usufruiranno del regime di esenzione, mentre quelle “effettuate” successivamente saranno assoggettate ad Iva.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, il momento di effettuazione viene ad esistenza nel momento di consegna o spedizione.

La consegna avviene quando i beni vengono trasferiti dal cedente al cessionario senza l’ausilio di soggetti terzi; si verifica, in particolare, quando il cedente “consegna” la merce al cessionario, e ciò avviene ad esempio al termine del trasporto con il quale il cedente, con i propri mezzi, raggiunge i locali del cessionario. Facendo un esempio, se con i propri mezzi un cedente di Torino parte il 31.12 e raggiunge il cessionario di Bari il 01.01, la consegna non potrà che avvenire il 1° gennaio.

Il Decreto Iva stabilisce che se, antecedentemente al momento di consegna o spedizione, avviene la fatturazione o il pagamento del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato.

Villani Rag. Savino

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