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DL 24 marzo 2022 n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario.

Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si esaminano, di seguito, le novità:

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, il Decreto Legge prevede che possono essere adottate una o più ordinanze, volte a favorire il rientro nell’ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti.

Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell’Unità è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022
, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

  1. di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
  2. sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Isolamento e autosorveglianza

Viene modificato il DL 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87:

• A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione; la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento;
• A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative del primo e secondo punto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Viene modificato il DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: Luoghi al chiuso e sistema educativo, scolastico e formativo

Per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a. Per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobusadibitiaserviziditrasportodipersone,adoffertaindifferenziata,effettuatisustradainmodocontinuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  1. Perl’accessoafunivie,cabinovieeseggiovie,qualorautilizzateconlachiusuradellecupoleparavento,confinalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  2. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Altri luoghi al chiuso con esclusione delle abitazioni private

Fino al 30 aprile 2022 nei luoghi al chiuso diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Elenco delle persone non soggette all’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Dispositivi di protezione individuale per i lavoratori

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Graduale eliminazione del green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022
, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati;
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1° aprile al 30 aprile 2022
, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice
A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere
A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo alcune modalità (possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso).

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Per quanto riguarda la scuola, il Decreto Legge prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

  • In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
  • In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo;
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. L’isolamento Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
  • I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A del Decreto Legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;
  • I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B del Decreto Legge sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Tra le disposizioni rientrano quelle di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77 – Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato. Abrogazioni Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli: 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), 2 (Misure relative agli spostamenti), 2-ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie), 3-bis (Corsi di formazione), 4 (Attività dei servizi di ristorazione), 4-bis (Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali), 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della cultura), 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere), 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici), 7 (Fiere, convegni e congressi), 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento), 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie), 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò), 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto), sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il 25 marzo 2022.

Villani Rag. Savino

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