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CONVERTITO IL DECRETO SOSTEGNI E APPROVATO IL SOSTEGNI BIS: LE NOVITÀ IN SINTESI

La Camera dei deputati ha approvato, Mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.

Contributo a fondo perdutoArticolo 1 D.L. 41/2021È previsto un contributo a fondo perduto ammontante a 1.000 euro per i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l’attività 2019, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali non spettava il contributo in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.Considerato che, ad oggi, la procedura non consente di attestare questi nuovi presupposti è presumibile la diffusione di nuove procedure, con individuazione di maggiori termini.
 
  
Rivalutazione Decreto Agosto
Articolo 1-bis D.L. 41/2021
È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “rivalutazione 2021”, però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “rivalutazione ordinaria” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili). 
Rivalutazione gratuita alberghi
Articolo 5-bis D.L. 41/2021
Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.
  
Esenzione dal versamento prima rata Imu
Articolo 6-sexies D.L. 41/2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto).
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd
Articolo 14-bis D.L. 41/2021
Viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.
  
Misure per le attività sportiveArticolo 36-ter D.L. 41/2021La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi.Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:– il rimborso del prezzo,– lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili,– un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto Giovedi’ 20 maggioha inoltre approvato il c.d. “Decreto Sostegni bis”.

Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:

  • viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni; il contributo verrà erogato automaticamente a favore di coloro che hanno già ricevuto il primo.
  • viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
  • per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;
  • viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
  • il periodo di sospensione dei termini di versamento delle cartelle esattoriali viene portato fino al 30 giugno;
  • viene prevista la modifica dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale);
  • è introdotta una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento con applicazione di un’aliquota del 15%.

Villani Rag. Savino

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