Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
del saldo per l’anno 2024 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2025;
con riferimento al modello 730/2025 presentato senza sostituto d’imposta.
Ai sensi dell’art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf, badanti e altri dipendenti di persone fisiche “private”, oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).
L’art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730, precompilato o ordinario, nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.
Se dal modello 730 presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” emergono imposte da versare, il pagamento deve essere effettuato:
direttamente dal contribuente;
con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2025.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2025, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.