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Modello 730/2023 – Versamento importi non trattenuti

31 Gennaio

Termine per il versamento tramite il modello F24:

degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;
applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

Il sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2023 gli importi che deve versare direttamente.
Con riferimento alle operazioni di conguaglio, infatti, le somme risultanti a debito dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta:

dalla retribuzione erogata nel mese successivo;
in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi.

Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,4% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.
La parte residua deve essere versata:

con la maggiorazione dell’interesse dello 0,4% mensile, considerando anche il mese di gennaio;
direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio;
con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Dettagli

Data:
31 Gennaio
Categorie Evento:
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