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Detrazioni edilizie – Opzione di cessione o sconto sul corrispettivo – Comunicazione di inutilizzabilità dei crediti d’imposta

2 Gennaio

Termine, per i cessionari finali di crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inutilizzabilità del credito per cause diverse dall’avvenuta scadenza dei termini di utilizzo in compensazione ex art. 121 co. 3 del DL 34/2020.Il soggetto tenuto all’invio della comunicazione è l’ultimo cessionario (o il fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti), il quale comunica all’Agenzia delle Entrate quali crediti non sono utilizzabili.
Il presente termine si applica solo se la conoscenza dell’evento che ha determinato detta inutilizzabilità è avvenuta prima dell’1.12.2023.
Dall’1.12.2023, la comunicazione deve invece essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità.
I crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, posto che il sequestro di tali crediti viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Devono, invece, essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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Data:
2 Gennaio
Categorie Evento:
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