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Soggetti in regime di “risparmio gestito” – Capital gain – Versamento dell’imposta sostitutiva

16 Aprile

Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.
Le caratteristiche di questo regime sono:

l’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;
la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;
l’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
l’esclusione dal monitoraggio fiscale.

Il contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta:

contestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;
ovvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta, per i rapporti in essere.

L’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore:

entro il 16 febbraio dell’anno successivo;
entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.

L’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.

Dettagli

Data:
16 Aprile
Categoria Evento: