Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:
l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;
l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).
I suddetti versamenti, non rientrando nella disciplina dei conguagli, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2025.
In altre parole, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato:
direttamente dal contribuente;
con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2025.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2025, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.