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Recupero dell’ICI 2006-2011 – Presentazione della dichiarazione
Termine per la presentazione della dichiarazione di recupero dell’ICI per il periodo 2006-2011 (il cui modello dichiarativo e le relative istruzioni sono stati adottati con il DM 27.1.2026).
L’obbligo dichiarativo è previsto dall’art. 16-bis del DL 131/2024, che reca la disciplina per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali che hanno esercitato le attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 con modalità tuttavia commerciali.
La procedura di recupero riguarda gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013:
hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui;
o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità.
Tali enti, oltre alla presentazione della dichiarazione, devono anche provvedere al versamento dell’ICI oggetto di recupero entro il 30.4.2026, salvo che sussistano le condizioni di esonero dal versamento di cui all’art. 16-bis co. 2 del DL 131/2024 (la sussistenza delle condizioni di esenzione vanno segnalate in dichiarazione, secondo le indicazioni delle istruzioni alla dichiarazione ex DM 27.1.2026).
Per la determinazione dell’ICI oggetto di recupero (da indicare nella dichiarazione) va adottata una regola “ibrida”, in quanto:
per un verso va applicata la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013 (tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche apportate dall’art. 91-bis co. 1 del DL 1/2012 e dal DM 200/2012, che hanno circoscritto l’esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali);
tuttavia, la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota da applicare sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’ICI recuperata (se non è individuabile l’aliquota stabilita per tale anno, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille).
Dalla somma così determinata va detratta l’ICI eventualmente già versata dall’ENC, con riferimento allo stesso Comune e anno oggetto di recupero.
All’importo oggetto di recupero dell’ICI devono poi essere applicati gli interessi, che vanno calcolati:
secondo la disciplina unionale richiamata dall’art. 2 del DPCM 23.12.2025;
utilizzando l’applicazione web disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino:
alla data di presentazione della dichiarazione;
oppure, in caso di rateazione del versamento, fino al 31.3.2026 (o alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).
