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Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva

16 Luglio @ 00:00

Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata:

entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.

L’imposta sostitutiva del 5% sulle mance nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 (art. 1 co. 58-bis della L. 197/2022).

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  • Data: 16 Luglio
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    00:00
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