Lavoro notturno, festivo, di turno – Versamento imposta sostitutiva per il 2026
Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025, pari al 15%, sulle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta del settore privato, escluse le attività di cui all’art. 1 co. 18 della L. 199/2025, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000.
L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
