Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.L’imposta sostitutiva riguarda:
gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;
i compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2.11.2022.