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Imposta sostitutiva 16% – Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all’1.1.2023

15/11/2023

Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione:

del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023:

per l’intero suo ammontare;
ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

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Data:
15/11/2023
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