Termine per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, diverse dalle imprese individuali, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.