Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026 ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e del DM 30.8.2024.
L’agevolazione, introdotta per la prima volta per il 2024, è stata prorogata:
al 2025 dall’art. 3 co. 14-octies – 14 decies del DL 202/2024 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2025 n. 153474, modificato con provv. 19.11.2025 n. 503079 per recepire l’estensione alle Regioni Marche e Umbria per effetto dell’art. 3 della L. 171/2025);
al 2026, 2027 e 2028 dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39.