Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
saldo dei contributi per l’anno precedente;
primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.
L’adempimento riguarda:
i commercianti, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;
i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo).
Il termine in esame, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025, è stato prorogato al 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che:
svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011), presentano altre cause di esclusione dagli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).