Termine iniziale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2025 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 30.5.2025 ai fini dell’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023, prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024.Nella comunicazione integrativa, che deve essere presentata a pena di decadenza, è necessario indicare anche:
l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
le relative fatture elettroniche;
gli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Possono beneficiare di tale credito d’imposta, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:
le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;
le imprese attive nel settore forestale;
le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Tali imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.