Presentazione all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale telematico, dell’istanza per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro stato membro dell’UE in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell’anno precedente.L’Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell’IVA.
Affinché spetti il rimborso, occorre che il soggetto passivo effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione IVA in Italia. In caso di applicazione del pro rata, il rimborso spetta in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata.
Nel periodo di riferimento, inoltre, il soggetto passivo:
non deve avere la sede della propria attività economica né possedere una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali (o, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
non deve aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
L’importo che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:
a 400,00 euro o al controvalore in moneta nazionale, se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
a 50 euro o al controvalore in moneta nazionale, se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.