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Rimanenze di magazzino – Adeguamento delle esistenze iniziali – Versamento della seconda rata – Soggetti “solari”

02/12/2024 @ 00:00

Termine, per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (in pratica, gli OIC adopter), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per versare la seconda rata delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (per i soggetti “solari”, il periodo d’imposta 2023).Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

dell’IVA;
di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
il valore del bene eliminato.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
La prima rata delle imposte dovute doveva essere versata entro il 30.9.2024 (termine prorogato dall’art. 7 del DL 113/2024).

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Data:
02/12/2024
Ora:
00:00
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