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SUMMARY:Fatture di importo inferiore a 300\,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente\, di importo inferiore a 300\,00 euro.Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: \ni numeri delle fatture cui si riferisce;\nl’imponibile complessivo;\nl’IVA distinta per aliquota.
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SUMMARY:IVA - Versamento rateale del saldo relativo al 2022
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2022\, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il termine ordinario del 16.3.2023;\nla seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il termine del 30.6.2023 (con la maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre.
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SUMMARY:IVA - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio\, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.
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SUMMARY:IVA - Mese di marzo - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo\, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023.
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente\, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili\, e quello dell’imposta\, risultante dalle annotazioni eseguite\, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati\, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" -  Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contribuenti-supersemplificati-proventi-commerciali-annotazione-nel-prospetto-riepilogativo/
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di aprile 2023 - Emissione
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di giugno 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2023.
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di giugno.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite
DESCRIPTION:Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione\, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
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SUMMARY:Fatture di importo inferiore a 300\,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente\, di importo inferiore a 300\,00 euro.Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: \ni numeri delle fatture cui si riferisce;\nl’imponibile complessivo;\nl’IVA distinta per aliquota.
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SUMMARY:Fatture relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative: \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente. \nEntro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi\, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio\, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia\, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.
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SUMMARY:Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: \ndei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;\nin relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. \nLa comunicazione non riguarda: \nle operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;\ngli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72\, qualora siano di importo non superiore a 5.000\,00 euro per singola operazione.
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SUMMARY:Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare l’ammontare complessivo\, distinto per aliquota\, delle operazioni fatturate nel mese precedente: \nnei registri previsti ai fini IVA;\novvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). \nIl prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
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SUMMARY:Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta\, effettuate nel mese di giugno.I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e\, conseguentemente\, sono tenuti a: \nassolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta\, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;\nversare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. \nNello specifico\, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni: \nper le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nper gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che\, nell’anno precedente\, hanno superato la soglia di 10.000\,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso\, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;\nper le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge – circ. 14/2015\, § 7).
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SUMMARY:Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi
DESCRIPTION:Termine per l’annotazione riepilogativa mensile\, sul registro dei corrispettivi\, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.Possono applicare l’agevolazione\, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96\, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
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SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2022 - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento del saldo IVA relativo al 2022\, risultante dalla dichiarazione IVA 2023\, con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4%.La maggiorazione dello 0\,4% di interessi è da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0\,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023. La maggiorazione dell’1\,6% fino al 30.6.2023 è quindi ulteriormente maggiorata dello 0\,4%.\nIl termine ordinario scadrebbe il 30.7.2023 ma\, cadendo di domenica\, slitta al 31.7.2023.\nIl saldo IVA può essere versato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 5. Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata. \nIl pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà della dichiarazione IVA relativa al 2022\, il cui termine è scaduto il 2.5.2023 (in quanto il 30.4.2023 era domenica e l’1.5.2023 altresì festivo).Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare la dichiarazione IVA 2023 integrativa espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dall’1.1.2023 il tasso di interesse legale è pari al 5% per effetto del DM 13.12.2022);\nravvedere le violazioni da tardivo versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022\, il cui termine è scaduto il 2.5.2023 (in quanto il 30.4.2023 era domenica e l’1.5.2023 altresì festivo).La regolarizzazione deve avvenire mediante: \nla trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\nla corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nÈ infatti possibile inviare validamente la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98)\, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.\nSi precisa che i 90 giorni dovrebbero essere calcolati dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione\, tenendo conto del rinvio al primo giorno lavorativo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011.\nTuttavia\, in mancanza di chiarimenti ufficiali\, quand’anche si intendesse considerare a titolo prudenziale la data del 29 luglio 2023 come scadenza per la regolarizzazione\, facendo decorrere i 90 giorni dal 30 aprile\, opererebbe lo slittamento al 31 luglio in quanto il 29 luglio è un sabato.\nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - II trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario\, il modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2023.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-diritto-al-rimborso-iva-infrannuale-richiesta-di-rimborso-o-di-utilizzo-in-compensazione-ii-trimestre-2023/
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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CATEGORIES:Associazioni di promozione sportiva,Scadenze
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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