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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
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SUMMARY:Determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine\, per le le snc\, le sas e i soggetti ad esse equiparati\, in contabilità ordinaria\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \nl’esercizio dell’opzione per il triennio 2023-2025 per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio);\noppure la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso. \nL’opzione è comunicata: \nnell’ambito del modello IRAP 2023;\novvero utilizzando il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax\, consolidato\, trasparenza e per l’opzione IRAP”\, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 161213/2015\, se l’opzione non può essere espressa in sede di dichiarazione annuale (ad esempio nel caso di soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie). \nL’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta: al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per il triennio successivo\, a meno che l’impresa non revochi l’opzione precedentemente comunicata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-regolarizzazione-del-versamento-con-maggiorazione-04-2/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari/
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