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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 14% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2022 - Versamento rateizzato
DESCRIPTION:Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutive del 14% dovuta per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2022\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso. Il versamento può infatti essere effettuato: \nin tre rate annuali di pari importo;\ncon versamento della prima rata entro il 15.11.2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo. \nLa rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15.11.2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-14-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2022-versamento-rateizzato/
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 14% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2022 - Versamento rateizzato
DESCRIPTION:Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutive del 14% dovuta per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2022\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso. Il versamento può infatti essere effettuato: \nin tre rate annuali di pari importo;\ncon versamento della prima rata entro il 15.11.2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo. \nLa rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15.11.2022.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva-3/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/estromissione-dellimmobile-strumentale-dellimprenditore-individuale-imposta-sostitutiva/
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