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SUMMARY:Concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento\, per il versamento della rata degli importi dovuti al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, in scadenza il 29.6.2023.\nGli importi totali dovuti sono determinati calcolando: \nil corrispettivo unitario pagato per il nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento;\ne l’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, posseduti al 31.10.2022\, maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga. \nPer quanto riguarda il 2023\, entro l’1.10.2023\, è versata la seconda rata di pari importo: \ndel corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi;\ndell’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, maggiorato del 15%. \nLa prima rata di pari importo doveva essere versata entro il 15.7.2023.
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.12.2022.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/concessioni-per-la-raccolta-a-distanza-di-giochi-pubblici-proroga-versamento-del-corrispettivo-2/
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.3.2023.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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CATEGORIES:Associazioni e società sportive dilettantistiche,Associazioni e società sportive professionistiche,Scadenze
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SUMMARY:Modello 730/2023 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:  \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2023 e delle schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-4/
CATEGORIES:Professionisti,Scadenze,Sostituti d'imposta
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SUMMARY:Modello 730/2023 ordinario - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello 730/2023 ordinario\, relativo al periodo d’imposta 2022.Il modello deve essere presentato: \nal Caf o al professionista abilitato;\noppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.  \nNel caso di presentazione al sostituto d’imposta\, il contribuente deve consegnare il modello 730/2023 ordinario già compilato.\nNel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato\, possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.
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SUMMARY:Modello 730/2023 precompilato - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello 730/2023 precompilato\, relativo al periodo d’imposta 2022.Il modello deve essere presentato: \ndirettamente all’Agenzia delle Entrate;\nal Caf o al professionista;\noppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
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CATEGORIES:Persone fisiche,Scadenze
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-senza-partita-iva-3/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-senza-partita-iva-3/
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SUMMARY:Artigiani – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Commercianti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre aprile-giugno - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre aprile 2023-giugno 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nNel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno non sia complessivamente superiore a 5.000\,00 euro\, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestre entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30.11.2023).
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SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre aprile-giugno - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/liquidazioni-periodiche-iva-dati-del-trimestre-aprile-giugno-trasmissione-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Professionisti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva-4/
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SUMMARY:Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione entro l’11.4.2023\, per regolarizzare la partecipare al riparto del cinque per mille dell’IRPEF: \npresentando l’istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’adempimento;\nversando un importo pari a 250\,00 euro tramite il modello F24 ELIDE\, con il codice tributo “8115” (c.d. “remissione in bonis”). \nI requisiti per l’iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria\, vale a dire all’11.4.2023.
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SUMMARY:Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione entro l’11.4.2023\, per regolarizzare la partecipare al riparto del cinque per mille dell’IRPEF: \npresentando l’istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’adempimento;\nversando un importo pari a 250\,00 euro tramite il modello F24 ELIDE\, con il codice tributo “8115” (c.d. “remissione in bonis”). \nI requisiti per l’iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria\, vale a dire all’11.4.2023.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo settembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.9.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-settembre-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-2/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo settembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.9.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Enti del Terzo Settore - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari del cinque per mille - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione entro l’11.4.2023\, per regolarizzare la partecipare al riparto del cinque per mille dell’IRPEF: \npresentando l’istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’adempimento;\nversando un importo pari a 250\,00 euro tramite il modello F24 ELIDE\, con il codice tributo “8115” (c.d. “remissione in bonis”). \nI requisiti per l’iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria\, vale a dire all’11.4.2023.
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SUMMARY:Eredi - Modello 730/2023 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2022 al 30.9.2023
DESCRIPTION:Presentazione in via telematica del modello 730/2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 30.9.2023.In tal caso il modello 730/2023 va presentato: \na un CAF-dipendenti o professionista abilitato;\noppure mediante trasmissione telematica diretta all’Agenzia delle Entrate. \nNon è possibile presentare il modello 730/2023 al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale\, né quello della persona deceduta\, né quello dell’erede.\nPer le persone decedute successivamente al 30.9.2023\, la dichiarazione dei redditi relativa al 2022 dovrà essere presentata utilizzando il modello REDDITI PF 2023\, sulla base delle relative scadenze.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-730-2023-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-30-9-2023/
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-7/
CATEGORIES:Associazioni di promozione sportiva,Associazioni e società sportive dilettantistiche,Associazioni e società sportive professionistiche,Scadenze
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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CATEGORIES:Associazioni e società sportive professionistiche,Scadenze
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SUMMARY:Lotteria degli scontrini istantanea - Adattamento dei registratori telematici
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto\, per configurare i registratori telematici\, i server RT e la procedura web ai fini della c.d. “lotteria istantanea” degli scontrini.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/lotteria-degli-scontrini-istantanea-adattamento-dei-registratori-telematici/
CATEGORIES:Commercianti al minuto,Scadenze
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/ritenute-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-6/
CATEGORIES:Associazioni di promozione sportiva,Scadenze
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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CATEGORIES:Scadenze,Società di intermediazione mobiliare
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/antiriciclaggio-comunicazione-alla-uif-dati-aggregati-operazioni-10/
CATEGORIES:Intermediari finanziari,Scadenze
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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