BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ST Corporate S.r.l. - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:ST Corporate S.r.l.
X-ORIGINAL-URL:https://www.stcorporate.it
X-WR-CALDESC:Eventi per ST Corporate S.r.l.
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
TZNAME:UTC
DTSTART:20220101T000000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082445Z
LAST-MODIFIED:20230609T101953Z
UID:7162-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-con-maggiorazione-04/
CATEGORIES:Persone fisiche,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082431Z
LAST-MODIFIED:20230609T102002Z
UID:7155-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari/
CATEGORIES:Scadenze,Società di capitali
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082431Z
LAST-MODIFIED:20230609T102005Z
UID:7156-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari-2/
CATEGORIES:Enti commerciali,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082431Z
LAST-MODIFIED:20230609T102008Z
UID:7157-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari-3/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082431Z
LAST-MODIFIED:20230609T101958Z
UID:7153-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-senza-partita-iva/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082400Z
LAST-MODIFIED:20230609T102011Z
UID:7141-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-senza-partita-iva/
CATEGORIES:Scadenze,Società semplici
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082400Z
LAST-MODIFIED:20230609T102015Z
UID:7144-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-saldo-ed-eventuale-primo-acconto-maggiorazione-04/
CATEGORIES:Scadenze,Società semplici
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082400Z
LAST-MODIFIED:20230609T102018Z
UID:7145-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-saldo-ed-eventuale-primo-acconto-maggiorazione-04-2/
CATEGORIES:Scadenze,Società di persone
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082400Z
LAST-MODIFIED:20230609T102020Z
UID:7146-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-maggiorazione-04/
CATEGORIES:Scadenze,Società di persone
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230731
DTEND;VALUE=DATE:20230801
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082400Z
LAST-MODIFIED:20230609T102023Z
UID:7147-1690761600-1690847999@www.stcorporate.it
SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230725
DTEND;VALUE=DATE:20230726
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082916Z
LAST-MODIFIED:20230609T102027Z
UID:7219-1690243200-1690329599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-mese-di-giugno-presentazione-telematica/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230725
DTEND;VALUE=DATE:20230726
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082916Z
LAST-MODIFIED:20230609T102030Z
UID:7220-1690243200-1690329599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile\, maggio e giugno.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-giugno-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230725
DTEND;VALUE=DATE:20230726
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082916Z
LAST-MODIFIED:20230609T102035Z
UID:7221-1690243200-1690329599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Trimestre aprile-giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-trimestre-aprile-giugno-presentazione-telematica/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230724
DTEND;VALUE=DATE:20230725
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082400Z
LAST-MODIFIED:20230609T102037Z
UID:7140-1690156800-1690243199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Modello 730/2023 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 21.6.2023 al 15.7.2023: \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2023 e delle schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-2/
CATEGORIES:Professionisti,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230724
DTEND;VALUE=DATE:20230725
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082359Z
LAST-MODIFIED:20230609T102319Z
UID:7139-1690156800-1690243199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Modello 730/2023 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 21.6.2023 al 15.7.2023: \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2023\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nA decorrere dalle dichiarazioni da trasmettere nel 2024 relative al periodo d’imposta 2023\, i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate/
CATEGORIES:Scadenze,Sostituti d'imposta
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230720
DTEND;VALUE=DATE:20230721
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083135Z
LAST-MODIFIED:20230609T102323Z
UID:7304-1689811200-1689897599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre aprile-giugno - Trasmissione dei dati delle verifiche periodiche
DESCRIPTION:Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate\, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati\, direttamente o tramite intermediario abilitato: \ndei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;\neffettuate nel trimestre aprile-giugno.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/fabbricanti-apparecchi-misuratori-fiscali-e-laboratori-di-verifica-trimestre-aprile-giugno-trasmissione-dei-dati-delle-verifiche-periodiche/
CATEGORIES:Imprese,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230720
DTEND;VALUE=DATE:20230721
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083056Z
LAST-MODIFIED:20230609T102326Z
UID:7277-1689811200-1689897599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni giugno 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di giugno 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-giugno-2023/
CATEGORIES:Imprese,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230720
DTEND;VALUE=DATE:20230721
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083056Z
LAST-MODIFIED:20230609T102328Z
UID:7278-1689811200-1689897599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni II trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-ii-trimestre-2023/
CATEGORIES:Imprese,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230720
DTEND;VALUE=DATE:20230721
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T082755Z
LAST-MODIFIED:20230609T102333Z
UID:7205-1689811200-1689897599@www.stcorporate.it
SUMMARY:Agevolazioni fiscali a favore di associazioni a carattere storico\, artistico e culturale\, legate alle comunità locali - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per le associazioni senza scopo di lucro a carattere storico\, artistico e culturale\, legate alle comunità locali\, per presentare all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall’IRES\, esclusione dalla qualifica di sostituti d’imposta)\, con riferimento al periodo d’imposta 2023.Il termine finale scade il 20.9.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/agevolazioni-fiscali-a-favore-di-associazioni-a-carattere-storico-artistico-e-culturale-legate-alle-comunita-locali-presentazione-della-domanda/
CATEGORIES:Associazioni senza scopo di lucro,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083145Z
LAST-MODIFIED:20230609T102335Z
UID:7308-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-svolgono-attivita-di-intrattenimento-in-modo-continuativo-imposta-sugli-intrattenimenti-e-iva-forfetaria-versamento/
CATEGORIES:Imprese,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083135Z
LAST-MODIFIED:20230609T102338Z
UID:7305-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/gestori-di-apparecchi-da-divertimento-e-intrattenimento-imposta-sugli-intrattenimenti-e-iva-pagamento-degli-importi-dovuti/
CATEGORIES:Imprese,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083116Z
LAST-MODIFIED:20230609T102344Z
UID:7296-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-in-regime-di-risparmio-gestito-capital-gain-versamento-dellimposta-sostitutiva-3/
CATEGORIES:Intermediari finanziari,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083116Z
LAST-MODIFIED:20230609T102341Z
UID:7297-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nI notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/tobin-tax-versamento-dellimposta/
CATEGORIES:Notai,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083115Z
LAST-MODIFIED:20230609T102350Z
UID:7294-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-in-regime-di-risparmio-gestito-capital-gain-versamento-dellimposta-sostitutiva/
CATEGORIES:Scadenze,Società di intermediazione mobiliare
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083115Z
LAST-MODIFIED:20230609T102353Z
UID:7295-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-in-regime-di-risparmio-gestito-capital-gain-versamento-dellimposta-sostitutiva-2/
CATEGORIES:Scadenze,Società fiduciarie
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083100Z
LAST-MODIFIED:20230609T102402Z
UID:7292-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-in-regime-di-risparmio-amministrato-capital-gain-versamento-dellimposta-sostitutiva-2/
CATEGORIES:Intermediari finanziari,Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083100Z
LAST-MODIFIED:20230609T102358Z
UID:7291-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-in-regime-di-risparmio-amministrato-capital-gain-versamento-dellimposta-sostitutiva/
CATEGORIES:Scadenze,Società fiduciarie
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083058Z
LAST-MODIFIED:20230609T102405Z
UID:7286-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-si-avvalgono-del-regime-speciale-per-liva-allimportazione-dichiarazione-precompilata-dalladm-validazione-e-versamento-dellimposta/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083057Z
LAST-MODIFIED:20230609T103705Z
UID:7282-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi
DESCRIPTION:Termine per l’annotazione riepilogativa mensile\, sul registro dei corrispettivi\, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.Possono applicare l’agevolazione\, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96\, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/scontrini-e-ricevute-fiscali-annotazione-sul-registro-dei-corrispettivi/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20230717
DTEND;VALUE=DATE:20230718
DTSTAMP:20260626T224743
CREATED:20230608T083057Z
LAST-MODIFIED:20230609T103708Z
UID:7284-1689552000-1689638399@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-affidano-la-tenuta-della-contabilita-a-terzi-iva-liquidazione-e-versamento/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA in regime mensile
END:VEVENT
END:VCALENDAR