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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, imposta sostitutiva sui premi di produttività - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento al modello 730/2026 presentato senza sostituto d’imposta. \nAi sensi dell’art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191\, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf\, badanti e altri dipendenti di persone fisiche “private”\, oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).\nL’art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che\, a decorrere dal 2025\, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730\, precompilato o ordinario\, nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio\, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.\nSe dal modello 730 presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” emergono imposte da versare\, il pagamento deve essere effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-imposta-sostitutiva-sui-premi-di-produttivita-versamento-2/
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento - Maggiorazione
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (maggiorazione quindi pari all’1\,6%).Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10\,33 euro. Dunque\, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale\, l’importo minimo da versare è pari a 11\,00 euro.\nIl versamento può essere effettuato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 7. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.\nIl versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-7/
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-6/
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SUMMARY:Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nIl versamento è previsto per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2025 entro il 30.6.2025.\nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, è comunque facoltativa.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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SUMMARY:Imprese che redigono il bilancio abbreviato o non redigono la Nota integrativa - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa\, per pubblicare sul proprio sito\, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza\, le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nPer le imprese che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio\, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
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SUMMARY:Locazioni brevi 2025 - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle locazioni brevi del 2025\, inserendo anche i dati catastali degli immobili.Si comunicano i dati relativi: \nai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite;\nai contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite;\nai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi\, stipulati per il loro tramite. \nPer “intermediari”\, ai fini della citata disciplina\, si intendono: \ncoloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;\ncoloro che gestiscono portali telematici\, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2026 - Presentazione in Posta
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica\, per la presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI PF 2026 relativo al 2025.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Professionisti che beneficiano della proroga – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i professionisti che hanno beneficiato della proroga ex art. 13 del DL 84/2025\, vale a dire i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Scambio di informazioni a fini fiscali - Dati dei conti finanziari 2025 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate: \ndei dati dei conti finanziari intrattenuti nel 2025 e dei rispettivi titolari\, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali;\ntramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi. \nL’Agenzia delle Entrate trasmette i dati alle Amministrazioni degli altri Stati entro il 30.9.2026.
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SUMMARY:Scambio di informazioni a fini fiscali - Dati dei conti finanziari 2025 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Soggetti che svolgono servizi digitali - Web tax - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi\, per la presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili\, relativa al 2025.Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo.\nSono tenuti al versamento dell’imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione le imprese che\, da sole o a livello di gruppo\, hanno realizzato nel corso del 2025\, congiuntamente: \nun ammontare complessivo di ricavi\, ovunque realizzati\, almeno pari a 750 milioni di euro;\nun ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5\,5 milioni di euro. \nLa circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 3 (§ 2.2) ha chiarito che per individuare i ricavi della prima soglia si utilizza il criterio di competenza\, mentre si applica un principio di cassa per i ricavi “percepiti” della seconda soglia.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo giugno - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.6.2026;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo giugno - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
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SUMMARY:Soggetti obbligati alla presentazione del Modello MUD - Presentazione alla Camera di commercio
DESCRIPTION:Termine per presentare alla Camera di commercio competente per territorio\, la dichiarazione ambientale (modello MUD)\, con il quale si dichiarano\, indicandone quantità e tipologia\, i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2025.Il termine di presentazione del modello\, ordinariamente fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento\, nel caso in cui siano apportate modifiche e integrazioni al modello tramite decreto del Presidente del Consiglio del Ministri\, è fissato entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.\nIl modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare nel 2026 con riferimento all’anno 2025 è quello previsto dal DPCM 30.1.2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5.3.2026) e il termine di presentazione scade quindi il 3.7.2026.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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