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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.La disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:IVA - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio\, la cui scadenza del termine era il 20.8.2025.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio\, la cui scadenza del termine era il 20.8.2025.
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SUMMARY:Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno - Comunicazione integrativa
DESCRIPTION:Termine iniziale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2025 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 30.5.2025 ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024.Nella comunicazione integrativa\, che deve essere presentata a pena di decadenza\, è necessario indicare anche: \nl’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;\nle relative fatture elettroniche;\ngli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese. \nIl credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate: \nnelle zone assistite delle Regioni Campania\, Puglia\, Basilicata\, Calabria\, Sicilia\, Sardegna e Molise\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);\nnelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. \nSono agevolabili gli investimenti\, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2\, punti 49\, 50 e 51 del regolamento 651/2014)\, relativi a: \nl’acquisto\, anche mediante contratti di locazione finanziaria\, di nuovi macchinari\, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;\nl’acquisto di terreni e l’acquisizione\, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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SUMMARY:Bonus investimenti agricoli ZES unica - Comunicazione integrativa
DESCRIPTION:Termine iniziale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2025 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 30.5.2025 ai fini dell’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024.Nella comunicazione integrativa\, che deve essere presentata a pena di decadenza\, è necessario indicare anche: \nl’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;\nle relative fatture elettroniche;\ngli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese. \nPossono beneficiare di tale credito d’imposta\, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:  \nle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;\nle imprese attive nel settore forestale;\nle micro\, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. \nTali imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata\, Calabria\, Campania\, Molise\, Puglia\, Sardegna e Sicilia\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di ottobre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025\, con riferimento al modello IRAP 2025\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2025.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025\, con riferimento al modello IRAP 2025\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2025.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025\, con riferimento al modello IRAP 2025\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2025.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025\, con riferimento al modello REDDITI 2025\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2025.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per il versamento del 40% dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Imposta sostitutiva
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell’1.1.2025\, effettuata entro il 31.5.2025.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2026.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2025.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza\, se positiva\, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2025.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024 al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza\, se positiva\, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza\, se positiva\, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza\, se positiva\, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.
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SUMMARY:Artigiani – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro l’1.12.2025 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro l’1.12.2025).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-versamento-dellintero-o-del-secondo-acconto-dei-contributi-inps-3/
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SUMMARY:Commercianti – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro l’1.12.2025 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro l’1.12.2025).
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2025-settembre 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nEntro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno\, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000 euro\, se non già versata in precedenza.
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SUMMARY:IVA - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.
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