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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Liquidazione e versamento IVA - Trimestre luglio-settembre
DESCRIPTION:Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre\, senza maggiorazione di interessi.Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anzichè mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Liquidazione e versamento - Trimestre luglio-settembre
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell’IVA a debito\, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.Possono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che\, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari: \nnon superiore a 400.000 euro\, se esercitano arti\, professioni o se sono titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;\nnon superiore a 700.000 euro\, se sono titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. \nIn presenza dei suddetti requisiti\, i soggetti interessati possono esercitare l’opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.\nI presupposti concernenti il volume d’affari devono essere verificati con riferimento all’anno precedente l’opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto per tale anno.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di ottobre.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione e riassicurazione - Versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’acconto per l’anno successivo dell’imposta sulle assicurazioni\, pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente\, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
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SUMMARY:IVA - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio\, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio\, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Ripresa dei versamenti
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per effettuare i versamenti sospesi\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023.Operando la sospensione per tutti i tributi\, erano sospesi i versamenti: \ndelle imposte periodiche\, in particolare quelle derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP (ad esempio il saldo e la prima rata di acconto IRAP con scadenza al 30.6.2023 e al 31.7.2023);\ndelle imposte non periodiche\, come l’imposta di registro. \nLa formulazione generica della norma pare indurre a ritenere che la sospensione dei versamenti si applichi anche ai tributi locali (ad esempio\, al versamento della prima rata IMU che è scaduta il 16.6.2023).\nIl versamento è effettuato in un’unica soluzione\, senza applicazione di interessi e sanzioni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-ripresa-dei-versamenti/
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Regolarizzazione del versamento IVA - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno\, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023.Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anzichè mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Regolarizzazione\, da parte dei soggetti in regime trimestrale opzionale\, degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno\, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Effettuazione degli adempimenti tributari
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per eseguire gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti)\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, senza applicazione di sanzioni.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Effettuazione degli adempimenti tributari
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per eseguire gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti)\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, senza applicazione di sanzioni.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Effettuazione degli adempimenti tributari
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per eseguire gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti)\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, senza applicazione di sanzioni.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di ottobre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-ottobre-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Esercenti l'arte ausiliaria di ottico - Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”\, per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-versamento-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-lanno-in-corso/
CATEGORIES:Scadenze,Società di persone
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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