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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI\, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate\, laddove il contribuente ritenga che\, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria\, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.\nL’Agenzia delle Entrate\, infatti: \nintegra\, per ciascun trimestre\, sulla base dei dati in proprio possesso\, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo\, qualora questa risulti dovuta;\nmette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato\, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi\, un “Elenco A”\, non modificabile\, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo\, e un “Elenco B”\, modificabile\, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta\, benché ne sorga l’obbligo. \nIl contribuente\, o l’intermediario delegato\, con riferimento al suddetto “Elenco B” può: \nvariare i dati comunicati;\nintegrare l’elenco\, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta\, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.  \nIn assenza di modifiche da parte del contribuente\, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.\nPer quanto concerne il terzo trimestre solare\, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato\, entro il 15 novembre\, l’ammontare: \ndell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo\, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;\ndelle integrazioni proposte\, come eventualmente variate dal contribuente.  \nEntro il 30 novembre il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di agosto 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di settembre\, cadenso il 30.9.2023 di sabato\, il termine è anticipato al 29.9.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-8/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di settembre 2023.\nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-5/
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SUMMARY:Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.\nI dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: \nnel mese precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;\nnel trimestre precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.
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SUMMARY:Commercialisti - CNPADC – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) e la rata unica del contributo di maternità.\nPer l’anno 2023 l’importo dei contributi minimi è stato fissato nella misura di: \n2.825 euro\, per il contributo soggettivo;\n848 euro\, per il contributo integrativo.
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SUMMARY:Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate e/o all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli\, in via telematica\, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:  \ndi informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;\nconsegnate nel mese precedente.
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SUMMARY:Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Contributi - Presentazione delle domande
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 12:00\, per presentare le domande di concessione ed erogazione del contributo per le spese sostenute: \nper l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentari ad energia elettrica;\neffettuate dal 4.10.2022 al 31.12.2022;\nda utenti domestici. \nIl termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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CATEGORIES:Associazioni e società sportive dilettantistiche,Scadenze
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SUMMARY:Modello 730/2023 integrativo - Invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente copia del modello elaborato
DESCRIPTION:Termine per: \ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 integrativi elaborati\, ricevuti entro il 25.10.2023\, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2023 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribiuente;\nconsegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-integrativo-invio-dichiarazione-allagenzia-delle-entrate-e-consegna-al-contribuente-copia-del-modello-elaborato/
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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine finale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022.
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SUMMARY:IVA - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2023.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/ritenute-e-addizionali-mese-di-settembre-regolarizzazione-del-versamento/
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cripto-attivita-possedute-all1-1-2023-rideterminazione-del-valore-imposta-sostitutiva-14-4/
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cripto-attivita-possedute-all1-1-2023-rideterminazione-del-valore-imposta-sostitutiva-14-5/
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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CATEGORIES:Scadenze,Società semplici
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2023/
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2023-2/
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/antiriciclaggio-comunicazione-alla-uif-movimentazioni-di-denaro-contante-5/
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di agosto 2023 - Emissione
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di ottobre 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/autofatture-di-acquisto-intracomunitarie-operazioni-effettuate-nel-mese-di-agosto-2023-emissione/
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/autofatture-integrative-di-acquisto-intracomunitarie-emissione-5/
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SUMMARY:Canone RAI - Pensionati - Richiesta di pagamento rateizzato
DESCRIPTION:Presentazione all’ente pensionistico della richiesta di effettuare il pagamento rateizzato\, mediante trattenuta sulla pensione\, del canone di abbonamento RAI dovuto per l’anno 2024.Possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione tramite ritenuta sulle rate di pensione: \ni soggetti titolari di prestazioni pensionistiche\, con erogazione mensile\, di natura previdenziale e assistenziale;\ndi importo lordo complessivo pari o inferiore a 18.000 euro con riferimento all’anno precedente a quello della domanda. \nLa richiesta ha validità annuale e deve essere effettuate con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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