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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Modello 730/2024 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024\, per:  \nconsegnare al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.\nLa scadenza ordinaria del 15.9.2024\, cadendo di domenica\, slitta a lunedì 16.9.2024.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della quarta rata bimestrale.I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo agosto - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.8.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-agosto-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-3/
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DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.8.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cessioni-di-beni-effettuate-dal-cessionario-nei-confronti-di-un-soggetto-terzo-per-il-tramite-del-proprio-cedente-relative-al-mese-precedente-emissione-delle-fatture-13/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di luglio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di luglio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di luglio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di luglio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di luglio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di luglio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di luglio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di agosto\, cadendo il 31.8.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 30.8.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 è stato prorogato al 31.7.2024 dall’art. 37 del DLgs. 13/2024; il versamento può essere effettuato entro il 30.8.2024 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 è stato prorogato al 31.7.2024 dall’art. 37 del DLgs. 13/2024; il versamento può essere effettuato entro il 30.8.2024 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il termine del 31.7.2024\, senza alcuna maggiorazione;\nentro il termine del 30.8.2024\, applicando la maggiorazione dello 0\,4%. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 31.7.2024.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il termine del 31.7.2024\, senza alcuna maggiorazione;\nentro il termine del 30.8.2024\, applicando la maggiorazione dello 0\,4%. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 31.7.2024.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
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