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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale\, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione\, con effetto per il secondo semestre 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2024-3/
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Riforma dello sport - Adeguamento degli Statuti
DESCRIPTION:Termine per adeguare gli Statuti alla nuova disciplina prevista dal DLgs. 36/2021.Le modifiche statutarie obbligatorie effettuate entro il termine del 30.6.2024 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-27/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-24/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di maggio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di maggio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Assemblea per l'approvazione o riunione del Consiglio di sorveglianza - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per l’approvazione dei bilanci.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-approvazione-del-bilancio-assemblea-per-lapprovazione-o-riunione-del-consiglio-di-sorveglianza-soggetti/
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SUMMARY:Soggetti "solari" obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione nella Nota integrativa delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che\, quindi\, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese\, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nIl termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto\, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale\, il termine scade il 28.6.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-obbligati-alliscrizione-nel-registro-delle-imprese-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-erogazioni-pubbliche-pubblicazione-nella-nota/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.\nSi precisa che i soggetti che hanno optato per il versamento in 20 rate possono effettuare il versamento della rata in esame entro l’1.7.2024.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di maggio - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile e maggio.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-maggio-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale/
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni maggio 2024
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di maggio 2024.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per convocare l’assemblea di approvazione del bilancio ex artt. 2366 co. 3 e 2479-bis co. 1 c.c.Tale adempimento è da effettuarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea (28.6.2024).\nSi specifica che nelle Srl la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza (Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)\, mentre per le Spa e le Sapa si fa riferimento alla data di ricevimento dell’avviso.\nLa scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-adempimenti-in-funzione-dellapprovazione-del-bilancio-convocazione-dellassemblea-mediante-altri-mezzi/
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-residenza-sede-legale-o-sede-operativa-nei-comuni-di-casamicciola-terme-o-di-lacco-ameno-dellisola-di-ischia-al-26-11-2022-versamenti-sospesi-versamento-rateale-7/
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
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SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di maggio e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.\nLa disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
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