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SUMMARY:Commercianti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro il 30.6.2023.
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SUMMARY:Artigiani – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro il 30.6.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata/
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SUMMARY:Commercianti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata e seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda: \nl’intero importo\, o la prima e seconda rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che non hanno effettuato tale versamento entro il 30.6.2023;\nla seconda rata\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023.
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SUMMARY:Artigiani – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata e seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda: \nl’intero importo\, o la prima e seconda rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che non hanno effettuato tale versamento entro il 30.6.2023;\nla seconda rata\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva/
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2022 - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento del saldo IVA relativo al 2022\, risultante dalla dichiarazione IVA 2023\, con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4%.La maggiorazione dello 0\,4% di interessi è da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0\,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023. La maggiorazione dell’1\,6% fino al 30.6.2023 è quindi ulteriormente maggiorata dello 0\,4%.\nIl termine ordinario scadrebbe il 30.7.2023 ma\, cadendo di domenica\, slitta al 31.7.2023.\nIl saldo IVA può essere versato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 5. Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata. \nIl pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-iva-relativo-al-2022-versamento-maggiorazione-04/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-senza-partita-iva/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-con-maggiorazione-04/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari/
CATEGORIES:Scadenze,Società di capitali
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari-2/
CATEGORIES:Enti commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari-3/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-senza-partita-iva/
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile\, maggio e giugno.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-giugno-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Trimestre aprile-giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-trimestre-aprile-giugno-presentazione-telematica/
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SUMMARY:Modello 730/2023 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 21.6.2023 al 15.7.2023: \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2023 e delle schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Modello 730/2023 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 21.6.2023 al 15.7.2023: \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2023\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nA decorrere dalle dichiarazioni da trasmettere nel 2024 relative al periodo d’imposta 2023\, i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre aprile-giugno - Trasmissione dei dati delle verifiche periodiche
DESCRIPTION:Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate\, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati\, direttamente o tramite intermediario abilitato: \ndei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;\neffettuate nel trimestre aprile-giugno.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni giugno 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di giugno 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni II trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-ii-trimestre-2023/
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