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SUMMARY:Saldo IMU 2025 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2025\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025.L’IMU dovuta deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2025\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2025 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2024;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2025\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2025. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Seconda rata IMU enti non commerciali 2025 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell’IMU dovuta per il 2025\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2024\, ai sensi dell’art. 1 co. 763 della L. 160/2019 (disposizione che si applica agli enti non commerciali di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019).In generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Soggetti affidatari del servizio di trasporto pubblico - Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sostenute nel 2025 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, dei dati:  \ndelle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale\, regionale e interregionale sostenute nel 2025 dalle persone fisiche;\ndei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti\, disposti nel 2025. \nNon devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente\, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).
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SUMMARY:Soggetti che hanno sostenute spese scolastiche nel 2025 - Esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata
DESCRIPTION:Termine per esercitare\, in relazione alle spese scolastiche sostenute nel 2025\, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026\, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:  \ncompilando l’apposito modello;\nda inviare\, unitamente alla copia di un documento di identità\, tramite posta elettronica.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel 2025 - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2025 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF -  Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:  \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.\nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.\nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi  - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21%\, a titolo di acconto\, ove: \nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. \nLa ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.\nNe deriva che: \nl’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l’obbligo di ritenuta. \nLa ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell’IVA a debito.Il contribuente determina la differenza tra: \nl’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente\, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;\nl’immontare dell’imposta\, risultante dalle annotazioni eseguite\, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati\, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. \nLa disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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SUMMARY:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.\nSulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\, soggette a tassazione separata\, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
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SUMMARY:Redditi corrisposti nel 2025 per i quali non è previsto un apposito modello - Consegna della certificazione ai sostituiti
DESCRIPTION:Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2025\, per le quali non è previsto un apposito modello\, attestanti:  \nl’ammontare delle somme e dei valori corrisposti\, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;\nle ritenute operate.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.La disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
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SUMMARY:Tassa di concessione governativa - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri\, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di: \n309\,87 euro\, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456\,90 euro;\n516\,46 euro\, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456\,90 euro. \nL’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2026; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo. L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine.
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025 - Emissione
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di febbraio 2026 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025.
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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SUMMARY:Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi
DESCRIPTION:Termine per trasmettere\, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio\, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia\, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti)\, approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di febbraio.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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