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SUMMARY:Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: \nnel mese precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;\nnel trimestre precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.
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SUMMARY:Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - Versamento del premio
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare il premio di 24 euro annui (non frazionabile) fissato per l’assicurazione contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe/i”).La tutela assicurativa è obbligatoria per tutte le persone che: \nhanno un’età compresa fra i 18 e i 67 anni;\nsvolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano. \nAl ricorrere dei suddetti requisiti assicurativi\, si devono assicurare i seguenti soggetti: \ntitolari di pensione anche di invalidità\, a prescindere dal grado di invalidità stessa;\nlavoratori in mobilità;\nlavoratori beneficiari dei Fondi di solidarietà;\nlavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell’occupazione (NASpl e DIS-COLL);\nsoggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali\, lavoratori temporanei\, lavoratori a tempo determinato). \nIl premio dovuto è ed è a carico dello Stato per i soggetti che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti: \ntitolarità di redditi lordi propri ai fini IRPEF non superiori a 4.648\,11 euro annui;\nappartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296\,22 euro annui.
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SUMMARY:Redditi agrari - Denuncia delle variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nel 2025
DESCRIPTION:Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nel 2025. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.\nL’art. 2 co. 33 – 35 del DL 262/2006 prevede l’esonero dal suddetto obbligo di denuncia al catasto se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.
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SUMMARY:Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate e/o all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli\, in via telematica\, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:  \ndi informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;\nconsegnate nel mese precedente.
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SUMMARY:Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Bonus psicologo – Risorse annualità 2024 e 2025 – Termine per effettuare e confermare la prima seduta
DESCRIPTION:Termine entro il quale i richiedenti il bonus psicologo 2025 (annualità delle risorse 2024 e 2025)\, inseriti nelle graduatorie elaborate dall’INPS\, devono effettuare la prima seduta e utilizzare il codice univoco per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.I destinatari del contributo che non abbiano effettuato infatti almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda\, decorrente dal 5.12.2025\, decadono dal beneficio.\nPertanto\, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda\, decorrenti dal 5.12.2025.\nIl termine è valido per coloro i quali sono stati indicati nella graduatoria predisposta dall’INPS con il messaggio 5.12.2025 n. 3708.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari  2025 - Credito d'imposta - Presentazione dichiarazione sostitutiva
DESCRIPTION:Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la dichiarazione sostitutiva: \nrelativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, effettuati nel 2025;\nal fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. \nLa “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2025 al 31.3.2025)\, sono stati effettivamente realizzati nel 2024 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2025 - Credito d'imposta - Presentazione dichiarazione sostitutiva
DESCRIPTION:Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la dichiarazione sostitutiva: \nrelativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, effettuati nel 2025;\nal fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. \nLa “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2025 al 31.3.2025)\, sono stati effettivamente realizzati nel 2025 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Cancellazione di singole spese
DESCRIPTION:Termine iniziale per richiedere\, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria\, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2025\, affinché non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 precompilati.L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi e può essere effettuata\, in relazione alle singole spese\, fino al 8.3.2026.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Operazioni di conguaglio previdenziale
DESCRIPTION:Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2024\, effettuate nel mese di competenza “gennaio 2025”.Le operazioni di conguaglio permettono la corretta quantificazione dell’imponibile contributivo\, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è pari a 4.460\,64 euro.
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Quarta rata
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SUMMARY:IVA - Mese di dicembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre\, la cui scadenza del termine era il 16.1.2026.
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SUMMARY:IVA - Mese di ottobre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di ottobre\, la cui scadenza del termine era il 17.11.2025.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2025\, 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di dicembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di dicembre\, la cui scadenza del termine era il 16.1.2026.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di ottobre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di ottobre\, la cui scadenza del termine era il 17.11.2025.
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SUMMARY:Rivalutazioni del TFR - Imposta sostitutiva - Versamento del saldo
DESCRIPTION:Termine entroi il quale i sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR relative all’anno precedente.Il TFR accantonato\, con esclusione della quota maturata nell’anno\, è incrementato\, su base composta\, al 31 dicembre di ogni anno\, con l’applicazione di un tasso: \ncostituito dall’1\,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);\naumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati\, accertato dall’ISTAT\, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. \nLa suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate: \nacconto\, entro il 16 dicembre;\nsaldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi  - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21%\, a titolo di acconto\, ove: \nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. \nLa ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.\nNe deriva che: \nl’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l’obbligo di ritenuta. \nLa ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:  \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.\nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.\nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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