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SUMMARY:Saldo IMU 2023 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2023\, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023.L’IMU dovuta per il 2023 doveva essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno di imposizione. \nIl contribuente\, tuttavia\, poteva decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023\, cadendo di sabato\, è slittato a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Seconda rata IMU enti non commerciali 2023 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell’IMU dovuta per il 2023\, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2022. In generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento all’anno 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni dicembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di dicembre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni IV trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al IV trimestre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Proprietari di imballaggi riutilizzabili - Conai - Trasmissione dichiarazione
DESCRIPTION:Termine per presentare la dichiarazione relativa alla procedura agevolata per gli imballaggi: \nriutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati\, certificati o verificabili;\nper i quali l’applicazione del contributo ambientale avviene nel momento in cui l’imballaggio termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. \nIl proprietario dell’imballaggio riutilizzabile non deve pertanto versare il contributo ambientale a CONAI al momento dell’immissione al consumo o al fornitori che effettua la prima cessione\, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di dicembre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di dicembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di dicembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di ottobre\, novembre e dicembre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Trimestre ottobre-dicembre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre ottobre-dicembre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Acconto IVA per il 2023 - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi all’acconto IVA\, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023.
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SUMMARY:Modello 770/2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà dei modelli 770/2023: \npresentati entro il 31.10.2023;\ncon la corresponsione della prevista sanzione per ciascuna dichiarazione\, ridotta a 1/9 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nSpirati i 90 giorni\, il ravvedimento deve avvenire secondo le forme ordinarie.
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SUMMARY:Modello 770/2023 - Omessa trasmissione telematica - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica del modello 770/2023\, il cui termine è scaduto il 31.10.2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.1.2024 e il 28.2.2024;\nle altre il 31.5\, il 31.7\, il 30.11 e il 28.2 di ogni anno. \nI versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in forma rateale\, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi.\nAi sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 61/2023\, per i descritti soggetti\, in caso di versamento rateizzato degli importi dovuti\, il tasso di interesse del 2% annuo a partire dalla seconda rata è azzerato.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Gestori di piattaforme digitali - Persone fisiche e giuridiche registrate e residenti in altri Stati - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i gestori delle piattaforme digitali\, per trasmettere i dati del 2023 relativi alle persone fisiche e giuridiche che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite delle suddette piattaforme. Sono esclusi da tale obbligo le società per le quali\, in relazione ai servizi di locazione immobiliare\, nell’anno precedente la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni per ogni unità immobiliare posta al medesimo indirizzo.\nIl gestore della piattaforma digitale residente in Italia: \nacquisisce i dati di un venditore residente in un altro Stato;\ninoltra i dati all’Agenzia delle Entrate. \nL’Amministrazione finanziaria trasmette poi i dati all’Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare\, i dati dell’attività intermediata sono trasmessi anche all’Amministrazione dello Stato in cui l’immobile è situato.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre ottobre-dicembre - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI\, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate\, laddove il contribuente ritenga che\, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria\, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.L’Agenzia delle Entrate\, infatti: \nintegra\, per ciascun trimestre\, sulla base dei dati in proprio possesso\, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo\, qualora questa risulti dovuta;\nmette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato\, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi\, un “Elenco A”\, non modificabile\, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo\, e un “Elenco B”\, modificabile\, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta\, benché ne sorga l’obbligo. \nIl contribuente\, o l’intermediario delegato\, con riferimento al suddetto “Elenco B” può: \nvariare i dati comunicati;\nintegrare l’elenco\, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta\, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria. \nIn assenza di modifiche da parte del contribuente\, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.\nPer quanto concerne il quarto trimestre solare\, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato\, entro il 15 febbraio\, l’ammontare: \ndell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo\, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;\ndelle integrazioni proposte\, come eventualmente variate dal contribuente. \nEntro il 28 febbraio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.
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SUMMARY:Infermieri pediatrici - Spese sanitarie sostenute nel 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria
DESCRIPTION:Termine\, per gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70\, per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2023 al 31.12.2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni (modello 730/2024 e REDDITI PF 2024).L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine finale per esercitare\, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023\, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024\, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate: \ncontenente la tipologia di spesa da escludere\, il proprio codice fiscale\, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;\nmediante posta elettronica\, via telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. \nL’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.\nL’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i 16 anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i 16 anni d’età o è incapace d’agire\, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/sistema-tessera-sanitaria-opposizione-allutilizzo-dei-dati-delle-spese-sanitarie-comunicazione-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel secondo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta\, per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale\, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione\, con effetto per l’anno 2024\, riguardante: \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione: \nentro il termine in esame potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\ndall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-autocertificazione-sulla-non-applicazione-del-canone-in-bolletta-per-il-2024-presentazione-allagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento del canone 2024 o della prima rata trimestrale o semestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2024\, mediante il modello F24\, nei casi in cui: \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl pagamento può avvenire: \nin unica soluzione (70\,00 euro);\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35\,73 euro ciascuna);\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2024\, il 30.4.2024\, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18\,62 euro ciascuna).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-pagamento-del-canone-2024-o-della-prima-rata-trimestrale-o-semestrale/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo gennaio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.1.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-gennaio-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita/
CATEGORIES:Conduttori di contratti di locazione,Scadenze
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SUMMARY:Erogazioni liberali - Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali\, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: \nl’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nel 2023;\nspecificando le proprie complete generalità\, comprensive dei dati fiscali\, e i soggetti che hanno beneficiato delle suddette erogazioni.
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SUMMARY:Erogazioni liberali - Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura
DESCRIPTION:Comunicazione al Ministero della Cultura: \ndell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 2023;\ndelle generalità complete del soggetto erogatore;\ndelle “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite\, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
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SUMMARY:Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi\, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione\, in relazione al trimestre ottobre-dicembre.Il credito d’imposta: \nspetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11\,5 tonnellate;\npuò essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso\, purché di importo pari ad almeno 25\,00 euro.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Dichiarazione per il 2023 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale\, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72\, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nel 2023\, al fine di: \nliquidare l’imposta di bollo ancora dovuta per il 2023;\nprocedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale per il 2024. \nTale dichiarazione comprende anche gli atti presentati all’ufficio del Registro delle imprese su supporto magnetico o trasmessi in via telematica.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-di-bollo-virtuale-dichiarazione-per-il-2023-presentazione-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Contributo 2023 - Presentazione delle domande
DESCRIPTION:Termine\, entro le ore 24:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici\, per presentare la domanda di ammissione ai contributi per l’anno 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-13/
CATEGORIES:Associazioni di promozione sportiva,Scadenze
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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CATEGORIES:Associazioni e società sportive professionistiche,Scadenze
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-14/
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