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SUMMARY:Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di et&agrave\, che per la prima volta fruiscono del beneficio\, dell’apposita dichiarazione per fruire dell’esenzione dal canone RAI\, a decorrere dal secondo semestre dell’anno in corso.Il canone RAI non &egrave\, dovuto per i soggetti: \ndi et&agrave\, pari o superiore a 75 anni\,\ncon un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui\,\nnon convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio\, fatta eccezione per collaboratori domestici\, colf e badanti.
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SUMMARY:Prestatori di servizi di pagamento - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei servizi
DESCRIPTION:Termine\, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia &egrave\, Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine\, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia &egrave\, Paese ospitante\, per: \ncomunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri\,\nladdove\, nel corso del trimestre precedente\, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a pi&ugrave\, di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. \nL’Agenzia delle Entrate trasmetter&agrave\, i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)\, il quale archivia\, aggrega e analizza\, in relazione ai singoli beneficiari\, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
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SUMMARY:Ragionieri – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l&rsquo\,ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l&rsquo\,anno precedente.Nella comunicazione deve essere indicata anche: \nl&rsquo\,aliquota percentuale scelta\,\nl&rsquo\,eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo\,\nl&rsquo\,opzione di versare la met&agrave\, del contributo.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022\,\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa\,\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\,\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) &egrave\, un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-14/
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre aprile-giugno - Presentazione dichiarazione e versamento dell'IVA
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno riguardante:  \nle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C)\, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore\,\nle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo\,\ntalune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualit&agrave\, di fornitori presunti. \nIl One Stop Shop (OSS) &egrave\, un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.\nL’OSS consente al soggetto passivo di: \ndichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri\,\nsenza necessit&agrave\, di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. \nLo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.\nIl regime &egrave\, facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene &egrave\, tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.\nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-speciale-oss-trimestre-aprile-giugno-presentazione-dichiarazione-e-versamento-delliva/
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SUMMARY:Agenti e rappresentanti - Consegna estratto conto e pagamento delle provvigioni maturate - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Termine entro il quale i preponenti devono:  \nconsegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno\,\npagare le suddette provvigioni. \nNell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unit&agrave\, di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente\,\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/antiriciclaggio-dichiarazione-alla-banca-ditalia-operazioni-di-valore-pari-o-superiore-a-12-500-euro-14/
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SUMMARY:Contributo Antitrust - Versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro\, per il versamento del contributo per la copertura dell’onere derivante dal funzionamento dell’Autorit&agrave\, garante della concorrenza e del mercato\, per l’anno in corso.Per l’anno 2024 il contributo &egrave\, fissato: \nnella misura dello 0\,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera (5.3.2024)\,\nnella soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non superiore a cento volte la misura minima e\, quindi\, non superiore a 295.000\,00 euro.
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SUMMARY:Contributo di vigilanza IVASS - Versamento del saldo dovuto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per:  \neffettuare il versamento all’IVASS del saldo del contributo di vigilanza dovuto per il 2024\,\ninviare all’IVASS\, mediante posta elettronica\, l’apposita autocertificazione attestante il pagamento. \nLa rata dell’acconto per il 2024\, pari al 50% del contributo versato per il 2023\, &egrave\, stata versata entro il 31.1.2024.
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SUMMARY:Imprese "solari" che nel 2023 hanno trasferito la residenza all'estero e che versano il saldo entro il 31.7.2024 - Exit tax - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate e versamento dell'eventuale prima rata
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero nel 2023 e che entro il 31.7.2024 versano\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia\, per presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:  \nrelativa all’opzione per la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”)\,\nunitamente alla relativa documentazione. \nIn caso di rateizzazione\, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale/
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2023 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023\, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 18.3.2024;\nla terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%  oppure senza l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-iva-relativo-al-2023-versamento-rateale-6/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-8/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-9/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la seconda rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, i contributi dovuti per l’anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: \n4.427\,04 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;\n4.371\,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
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