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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Soggetti "solari" - Interessi su conti correnti e depositi - Versamento delle ritenute alla fonte maturate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento delle ritenute alla fonte sugli interessi di conti correnti\, depositi e buoni fruttiferi: \nmaturati nel periodo d’imposta precedente;\nancorchè non corrisposti. \nIl versamento deve avvenire entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Liquidazione e versamento IVA - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre\, senza maggiorazione di interessi.Alcune categorie di soggetti passivi IVA\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, hanno la possibilità di versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anziché mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di gennaio.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di gennaio - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.1.2024 e il 28.2.2024;\nle altre il 31.5\, il 31.7\, il 30.11 e il 28.2 di ogni anno. \nAi sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 61/2023\, per i descritti soggetti\, in caso di versamento rateizzato degli importi dovuti\, il tasso di interesse del 2% annuo a partire dalla seconda rata è azzerato.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-rottamazione-dei-ruoli-versamento-degli-importi-2/
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.1.2024 e il 28.2.2024;\nle altre il 31.5\, il 31.7\, il 30.11 e il 28.2 di ogni anno. \nAi sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 61/2023\, per i descritti soggetti\, in caso di versamento rateizzato degli importi dovuti\, il tasso di interesse del 2% annuo a partire dalla seconda rata è azzerato.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.1.2024 e il 28.2.2024;\nle altre il 31.5\, il 31.7\, il 30.11 e il 28.2 di ogni anno. \nAi sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 61/2023\, per i descritti soggetti\, in caso di versamento rateizzato degli importi dovuti\, il tasso di interesse del 2% annuo a partire dalla seconda rata è azzerato.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-3/
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-2/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-soggetti-solari-6/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-soggetti-solari-4/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-2/
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello IRAP 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI ENC 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI ENC 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello REDDITI ENC 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI PF 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI PF 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SC 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SC 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SC 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SC 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
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