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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2024 - Presentazione dei quadri RM
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo giugno - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2024 - Presentazione in Posta
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Riversamento del credito per ricerca e sviluppo - Revoca della domanda
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta di ricerca e sviluppo ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata\, per revocare la domanda.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 14% - Rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-14-rideterminazione-del-valore-delle-cripto-attivita-possedute-all1-1-2023-seconda-rata/
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (pari al 40%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La prima rata (pari al 60%) è versata entro il 30.11.2023.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/estromissione-dellimmobile-strumentale-dellimprenditore-individuale-imposta-sostitutiva-2/
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale\, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione\, con effetto per il secondo semestre 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2024/
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2024-2/
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/dichiarazione-iva-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2022-ravvedimento-operoso-speciale-versamento-rateale/
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SUMMARY:Riforma dello sport - Adeguamento degli Statuti
DESCRIPTION:Termine per adeguare gli Statuti alla nuova disciplina prevista dal DLgs. 36/2021.Le modifiche statutarie obbligatorie effettuate entro il termine del 30.6.2024 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/regolarizzazione-rate-da-istituti-deflattivi-definizione-versamento-rateale-4/
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/regolarizzazione-rate-da-istituti-deflattivi-definizione-versamento-rateale-3/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-27/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di maggio 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-26/
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di maggio 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di giugno\, cadendo il 30.6.2024 di domenica\, il termine è anticipato al 28.6.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-24/
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