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SUMMARY:Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta\, effettuate nel mese di novembre.I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e\, conseguentemente\, sono tenuti a: \nassolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta\, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;\nversare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.  \nNello specifico\, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni: \nper le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nper gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che\, nell’anno precedente\, hanno superato la soglia di 10.000\,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso\, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;\nper le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge – circ. 14/2015\, § 7).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/persone-fisiche-in-regime-forfetario-iva-versamento-relativo-alle-operazioni-per-le-quali-risultino-debitori-dellimposta-5/
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, tramite il servizio postale\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2024\, può avvenire entro il 31.1.2024\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. \nIl termine del 20.12.2023 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere e servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento cumulativo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento\, se non già effettuato in precedenza\, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di giugno\, luglio\, agosto\, settembre\, ottobre e novembre 2023: \nsui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi\, effettuate nell’esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR;\ndi ammontare cumulativo inferiore a 500\,00 euro. \nIl condominio committente\, infatti\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.  \nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.\nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese di ottobre.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico delle dichiarazioni novembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di novembre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Acconto IVA per il 2023 - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’acconto IVA.L’importo a titolo di acconto IVA può essere determinato con una delle seguenti modalità alternative: \nmetodo c.d. “storico”;\nmetodo c.d. “previsionale”;\nmetodo c.d. “analitico” (o “effettivo”). \nAl soggetto passivo è consentita l’adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se\, in base al metodo prescelto\, non risulta dovuta alcuna somma.\nIl soggetto passivo non è tenuto ad effettuare alcun versamento se l’importo determinato è inferiore a 103\,29 euro.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di novembre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di ottobre e novembre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-novembre-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale/
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di novembre 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di novembre 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-6/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Prova del perfezionamento dell'investimento
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel secondo periodo disponibile (15.3.2023 – 28.4.2023)\, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica\, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.\nGli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-di-autotrasporto-di-merci-per-conto-terzi-rinnovo-del-parco-veicolare-con-veicoli-a-elevata-sostenibilita-ecologica-prova-del-perfezionamento-dellinvestimento-3/
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SUMMARY:Riforma dello sport - Adeguamento degli Statuti
DESCRIPTION:Termine per adeguare gli Statuti alla nuova disciplina prevista dal DLgs. 36/2021.Le modifiche statutarie obbligatorie effettuate entro il termine del 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.
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SUMMARY:Artigiani - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-riconteggio-debiti-contributivi-stralciati-versamento-importo-contributi-dovuti-e-sanzioni/
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SUMMARY:Buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico - Domande
DESCRIPTION:Termine entro il quale è possibile presentare la domanda per ottenere il c.d. “bonus trasporti” introdotto dall’art. 4 del DL 5/2023.Ai fini dell’accesso\, il beneficiario deve essere in possesso di specifici requisiti\, in particolare deve aver conseguito\, nell’anno 2022\, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.\nIl bonus: \nè utilizzabile – nel limite delle risorse stanziate – per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale\, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (il buono non può essere utilizzato per l’acquisto dei servizi di prima classe\, executive\, business\, club executive\, salotto\, premium\, working area e business salottino);\nha un valore del 100% della spesa da sostenere\, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario\, e potrà essere utilizzato per l’acquisto\, effettuato entro il 31.12.2023\, di un solo abbonamento\, annuale\, mensile\, o relativo a più mensilità;\nè personale e utilizzabile una sola volta\, non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (resta ferma la detrazione ex 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR\, sulla spesa ulteriore).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/buono-per-lacquisto-di-abbonamenti-per-i-servizi-di-trasporto-pubblico-domande/
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SUMMARY:Commercianti - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-riconteggio-debiti-contributivi-stralciati-versamento-importo-contributi-dovuti-e-sanzioni/
CATEGORIES:Commercianti,Scadenze
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SUMMARY:Committenti - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i committenti iscritti alla Gestione separata devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
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