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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nIl versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.\nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nIl versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.\nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Conciliazione giudiziale agevolata - Sottoscrizione dell'accordo
DESCRIPTION:Termine per la sottoscrizione dell’accordo ai fini della conciliazione agevolata dei processi perndenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.\nIn caso di conciliazioni agevolata: \nle sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo;\nnon ha rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. \nI versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro venti giorni dalla stipula dell’accordo e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo\, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/conciliazione-giudiziale-agevolata-sottoscrizione-dellaccordo/
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cripto-attivita-possedute-all1-1-2023-rideterminazione-del-valore-imposta-sostitutiva-14-3/
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-3/
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SUMMARY:Importatori di merci imballate - Conai - Dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese con fatturato complessivo fino a 2 milioni di euro\, per trasmettere la dichiarazione al fine di determinare il contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito al 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/importatori-di-merci-imballate-conai-dichiarazione-per-avvalersi-del-contributo-forfettario-annuale/
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.6.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023. \nIl restante 50% degli importi deve essere versato entro il 30.11.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Avvocati - Cassa Forense – Comunicazione dei redditi percepiti – Invio modello 5 annuale
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli avvocati devono effettuare l’invio della comunicazione obbligatoria\, tramite il modello 5 annuale (Mod. 5/2022).\nMediante il modulo il professionista comunica telematicamente alla Cassa il reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d’affari dichiarato ai fini IVA\, procedendo all’autoliquidazione di eventuali contributi dovuti in eccedenza rispetto al minimale.
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SUMMARY:Concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento\, per il versamento della rata degli importi dovuti al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, in scadenza il 29.6.2023.\nGli importi totali dovuti sono determinati calcolando: \nil corrispettivo unitario pagato per il nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento;\ne l’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, posseduti al 31.10.2022\, maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga. \nPer quanto riguarda il 2023\, entro l’1.10.2023\, è versata la seconda rata di pari importo: \ndel corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi;\ndell’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, maggiorato del 15%. \nLa prima rata di pari importo doveva essere versata entro il 15.7.2023.
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.12.2022.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.3.2023.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/concessioni-per-la-raccolta-del-gioco-del-bingo-proroga-versamento-del-corrispettivo-2/
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Modello 730/2023 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:  \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2023 e delle schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2023-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-4/
CATEGORIES:Professionisti,Scadenze,Sostituti d'imposta
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SUMMARY:Modello 730/2023 ordinario - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello 730/2023 ordinario\, relativo al periodo d’imposta 2022.Il modello deve essere presentato: \nal Caf o al professionista abilitato;\noppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.  \nNel caso di presentazione al sostituto d’imposta\, il contribuente deve consegnare il modello 730/2023 ordinario già compilato.\nNel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato\, possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.
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SUMMARY:Modello 730/2023 precompilato - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello 730/2023 precompilato\, relativo al periodo d’imposta 2022.Il modello deve essere presentato: \ndirettamente all’Agenzia delle Entrate;\nal Caf o al professionista;\noppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-senza-partita-iva-3/
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SUMMARY:Artigiani – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Commercianti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-non-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-quarta-rata/
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre aprile-giugno - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre aprile 2023-giugno 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nNel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno non sia complessivamente superiore a 5.000\,00 euro\, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestre entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30.11.2023).
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SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre aprile-giugno - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Professionisti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione entro l’11.4.2023\, per regolarizzare la partecipare al riparto del cinque per mille dell’IRPEF: \npresentando l’istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’adempimento;\nversando un importo pari a 250\,00 euro tramite il modello F24 ELIDE\, con il codice tributo “8115” (c.d. “remissione in bonis”). \nI requisiti per l’iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria\, vale a dire all’11.4.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cinque-per-mille-iscrizione-nellelenco-dei-beneficiari-remissione-in-bonis/
CATEGORIES:Associazioni e società sportive dilettantistiche,Scadenze
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SUMMARY:Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione entro l’11.4.2023\, per regolarizzare la partecipare al riparto del cinque per mille dell’IRPEF: \npresentando l’istanza di accreditamento con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’adempimento;\nversando un importo pari a 250\,00 euro tramite il modello F24 ELIDE\, con il codice tributo “8115” (c.d. “remissione in bonis”). \nI requisiti per l’iscrizione devono comunque essere posseduti alla data di scadenza ordinaria\, vale a dire all’11.4.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cinque-per-mille-iscrizione-nellelenco-dei-beneficiari-remissione-in-bonis-2/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo settembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.9.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-settembre-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita/
CATEGORIES:Conduttori di contratti di locazione,Scadenze
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