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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Modello 730/2024 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.6.2024 al 20.6.2024\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3)\,\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\,\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.\nLa scadenza ordinaria del 29.6.2024\, cadendo di sabato\, slitta a luned&igrave\, 1.7.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2024-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-4/
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SUMMARY:Lavoratori dipendenti e autonomi "impatriati" - Proroga di applicazione del beneficio - Esercizio dell'opzione
DESCRIPTION:Termine\, per i lavoratori dipendenti e autonomi gi&agrave\, beneficiari del regime agevolato per gli impatriati al 31.12.2019\, per prorogare di ulteriori cinque periodi d’imposta l’applicazione del regime speciale\, in presenza delle previste condizioni\, tramite: \nil versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia\, relativi al periodo d’imposta 2023\,\nla presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro\, per i lavoratori dipendenti\,\nla comunicazione dell’opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativi al 2024\, per i lavoratori autonomi. \nPossono estendere il beneficio previsto per i lavoratori “impatriati” per ulteriori 5 periodi d’imposta i soggetti che: \nsono stati iscritti all’AIRE o\, alternativamente\, sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea\,\nhanno trasferito la residenza prima del 30.4.2019\,\nerano gi&agrave\, beneficiari\, alla data del 31.12.2019\, delle agevolazioni per gli impatriati\,\nhanno beneficiato del primo quinquennio agevolato fino al 31.12.2023.
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SUMMARY:Modello 730/2024 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.6.2024 al 20.6.2024\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3)\,\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\,\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.\nLa scadenza ordinaria del 29.6.2024\, cadendo di sabato\, slitta a luned&igrave\, 1.7.2024.
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SUMMARY:Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine per pubblicare sul proprio sito o analogo portale digitale le informazioni relative:  \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023\,\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nPer gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio\, il termine entro il quale provvedere all’adempimento &egrave\, quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
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SUMMARY:Dichiarazione IMU relativa al 2023 - Presentazione
DESCRIPTION:Termine finale per la presentazione della dichiarazione IMU per l&rsquo\,anno 2023\, riferita a: \nimmobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2023\,\nvariazioni rilevanti per la determinazione dell&rsquo\,imposta intervenute nel 2023. \nNon sono soggette all&rsquo\,obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2024 - Presentazione dei quadri RM
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo giugno - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti
DESCRIPTION:rinnovi e annualità
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF
DESCRIPTION:imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-domicilio-fiscale-sede-legale-o-sede-operativa-nel-territorio-del-comune-di-lampedusa-e-linosa-riduzione-dei-versamenti-versamento-rateale-degli-importi-9/
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Riversamento del credito per ricerca e sviluppo - Revoca della domanda
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta di ricerca e sviluppo ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata\, per revocare la domanda.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 14% - Rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-14-rideterminazione-del-valore-delle-cripto-attivita-possedute-all1-1-2023-seconda-rata/
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (pari al 40%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La prima rata (pari al 60%) è versata entro il 30.11.2023.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/estromissione-dellimmobile-strumentale-dellimprenditore-individuale-imposta-sostitutiva-2/
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale\, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione\, con effetto per il secondo semestre 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-autocertificazione-sulla-non-applicazione-del-canone-in-bolletta-presentazione-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-irap-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2022-ravvedimento-operoso-speciale-versamento-rateale-3/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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