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SUMMARY:Ragionieri – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente\, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili\, e quello dell’imposta\, risultante dalle annotazioni eseguite\, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati\, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:Esperti contabili – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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SUMMARY:Dividendi - Trimestre precedente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \noperate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;\ncorrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente. \nCon riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori\, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati\, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente. \nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. \nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi  - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21% ove: \nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. \nLa ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.\nNe deriva che: \nl’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l’obbligo di ritenuta. \nLa ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Professionisti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati). \nL’adempimento riguarda i commercialisti titolari di partita IVA\, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di maggio\, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di marzo - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di marzo\, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione. \nL’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/premi-di-lavoratori-del-settore-privato-premi-di-produttivita-versamento-dellimposta-sostitutiva/
CATEGORIES:Scadenze,Sostituti d'imposta
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SUMMARY:IVA - Mese di marzo - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo\, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023.
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti\, la cui scadenza era il 16.6.2023\, relativi: \nal conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2022;\nalla prima rata dell’IMU dovuta per il 2023\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2022. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imu-enti-non-commerciali-omessi-insufficienti-o-tardivi-versamenti-relativi-al-saldo-dovuto-regolarizzazione/
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SUMMARY:IVA - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio\, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.
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SUMMARY:Commercianti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari di partita IVA\, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-seconda-rata/
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SUMMARY:IMU - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023\, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (in quanto il termine ordinario del 16.12.2023 cade di sabato)\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Artigiani – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA\, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023.
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SUMMARY:Attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione -  Imposta di bollo speciale - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’imposta di bollo speciale annuale dovuta con riferimento alle attività finanziarie che: \nsono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul c.d.”scudo fiscale”;\ntramite la procedura del rimpatrio\, sono state formalmente assunte in custodia\, deposito\, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati. \nL’imposta di bollo speciale è dovuta: \nnella misura dello 0\,4%;\nper le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. \nSe nel corso del periodo d’imposta viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza\, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine\, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-titolari-di-partita-iva/
CATEGORIES:Persone fisiche,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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