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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è pari a 4.460\,64 euro.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento prima o unica rata\, seconda o terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4%)\, della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento dell’unica o della prima rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nIn genera\, l’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per i commercianti\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è 4.549\,70 euro.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento prima o unica rata\, seconda o terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento dell’unica o della prima rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto con maggiorazione 0\,4%
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025 il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro\, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”: \ndelle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nIl termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall’art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0\,4%.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR.
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SUMMARY:IVA - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.
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SUMMARY:IVA - Mese di giugno - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di giugno\, la cui scadenza del termine era il 16.7.2025.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2025\, 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento prima o unica rata\, seconda o terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento dell’unica o della prima rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di giugno - Regolarizzazione versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di giugno\, la cui scadenza del termine era il 16.7.2025.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Liquidazione e versamento - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell’IVA a debito\, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.La disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nPossono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore alle soglie individuate dall’art. 7 del DPR 542/99.\nAi sensi dell’art. 14 co. 11 della L. 183/2011\, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque\, a decorrere dall’1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022: \n500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;\n800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. \nIn presenza dei suddetti requisiti\, i soggetti interessati possono esercitare l’opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.\nI presupposti concernenti il volume d’affari devono essere verificati con riferimento all’anno precedente l’opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto per tale anno.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-comunali-allirpef-versamento-della-rata-dellacconto-per-lanno-in-corso-relativo-ai-redditi-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-15/
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:  \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.\nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.\nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi  - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21%\, a titolo di acconto\, ove: \nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. \nLa ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.\nNe deriva che: \nl’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l’obbligo di ritenuta. \nLa ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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