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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-solari-titolari-di-partita-iva-9/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2022 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2022\, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla nona e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 16.3.2023;\nla sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla quinta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 (con la maggiorazione dell’1\,6%) o entro il 31.7.2023 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre.
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SUMMARY:Saldo o acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-o-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-titolari-di-partita-iva/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-7/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-7/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-8/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acquisto-di-energia-elettrica-e-gas-naturale-credito-dimposta-i-e-ii-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione/
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, i contributi dovuti per l’anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a: \n4.208\,40 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;\n4.077\,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta: \nper i soggetti “non energivori”\, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper i soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023). \nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acquisto-di-energia-elettrica-e-gas-naturale-credito-dimposta-i-e-ii-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione-da-parte-dei-cessionari-2/
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SUMMARY:Artigiani – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-quinta-o-sesta-rata/
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per i commercianti\, i contributi dovuti per l’anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a: \n4.292\,42 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;\n4.161\,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-versamento-dei-contributi-previdenziali-sul-minimale-di-reddito-terza-rata/
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SUMMARY:Commercianti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Lavoratori agricoli autonomi - Versamento della terza rata dei contributi previdenziali INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti\, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi dovuti per l’anno in corso.L’importo da versare è composto da: \ncontributo IVS\, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (fissato a 61\,98 euro) per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90\, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda\, e al risultato ottenuto occorre applicare l’aliquota di finanziamento del 24%;\ncontributo addizionale per ogni giornata di iscrizione\, fissato nella misura pari a 0\,69 euro;\ncontributo di maternità\, pari a 7\,49 euro;\ncontributo INAIL\, pari a 768\,50 euro per le zone normali e 532\,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione. \nL’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
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SUMMARY:Professionisti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati).
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale – pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente – è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo; il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento rata relativa a conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento rata relativa a conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:  \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.  \nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. \nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi  - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21% ove: \nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. \nLa ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.\nNe deriva che: \nl’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l’obbligo di ritenuta. \nLa ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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