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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" -  Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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SUMMARY:Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi
DESCRIPTION:Termine per trasmettere\, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio\, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia\, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti)\, approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di ottobre 2024 - Emissione
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di dicembre 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2024.
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Lavoratori dipendenti - Ritenute e relativi interessi derivanti da conguaglio - Versamento
DESCRIPTION:Versamento tramite il modello F24 degli importi delle ritenute e dei relativi interessi dello 0\,5% mensile\, derivanti dal conguaglio per il periodo d’imposta 2023\, che al termine del 2024 il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere:  \nper incapienza delle retribuzioni\, pensioni o compensi corrisposti;\noppure per cessazione del rapporto di lavoro. \nIl sostituto d’imposta deve comunicare al lavoratore o pensionato gli importi che deve versare direttamente.
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:Assistenza fiscale - Comunicazione ai sostituiti di voler prestare assistenza fiscale
DESCRIPTION:I sostituti d’imposta comunicano ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale\, provvedendo quindi a: \ncontrollare\, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito\, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri\, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;\nconsegnare al sostituito\, prima della trasmissione della dichiarazione\, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;\ntrasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione\, nonchè consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due\, del cinque e dell’otto per mille dell’IRPEF;\ncomunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni;\nconservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
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SUMMARY:Seconda rata IMU enti non commerciali 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2023. In generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Saldo IMU 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.L’IMU dovuta per il 2024 doveva essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno di imposizione. \nIl contribuente\, tuttavia\, poteva decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024 a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di novembre\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo IMU 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.L’IMU dovuta per il 2024 doveva essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno di imposizione. \nIl contribuente\, tuttavia\, poteva decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024 a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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DESCRIPTION:Regolarizzazione del versamento relativo al mese di novembre\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024.
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SUMMARY:IVA - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione del versamento relativo al mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024.
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SUMMARY:Lavoratori dipendenti - Redditi percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro - Comunicazione al sostituto d'imposta
DESCRIPTION:Termine per chiedere al sostituto d’imposta\, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno\, di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente\, o assimilati a quelli di lavoro dipendente\, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.Il lavoratore dipendente consegna quindi al sostituto d’imposta: \nla Certificazione Unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente;\nerogati da altri soggetti\, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. \nLa presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/lavoratori-dipendenti-redditi-percepiti-nel-corso-di-precedenti-rapporti-di-lavoro-comunicazione-al-sostituto-dimposta-2/
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2024 - Credito d'imposta - Presentazione dichiarazione sostitutiva
DESCRIPTION:Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la dichiarazione sostitutiva:  \nrelativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, effettuati nel 2024;\nal fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. \nLa “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2024 al 2.4.2024)\, siano stati effettivamente realizzati nel 2024 e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.\nLa dichiarazione può essere presentata fino al 9.2.2025.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2024 - Credito d'imposta - Presentazione dichiarazione sostitutiva
DESCRIPTION:Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la dichiarazione sostitutiva:  \nrelativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, effettuati nel 2024;\nal fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. \nLa “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2024 al 2.4.2024)\, sono stati effettivamente realizzati nel 2024 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.\nLa dichiarazione può essere presentata fino al 9.2.2025.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2024/
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-ires-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2024/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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