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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare l’ottava rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Comunicazione al fondo pensione - Importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente
DESCRIPTION:Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti\, in tutto o in parte\, nella dichiarazione dei redditi.Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti\, infatti\, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale).\nI contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente\, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi\, anche aziendali\, alle forme di previdenza complementare: \nsono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR;\nin generale\, per un importo non superiore a 5.164\,57 euro. 
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SUMMARY:Eredi - Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2023 - Data di decesso dall'1.3.2024 al 30.6.2024
DESCRIPTION:Versamento\, da parte degli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024\, delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all’anno 2023.Ai sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa\, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto\, nel caso di persone decedute tra l’1.3.2024 e il 30.6.2024\, i termini di versamento slittano di sei mesi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-versamento-delle-somme-dovute-a-saldo-dal-defunto-in-relazione-allanno-2023-data-di-decesso-dall1-3-2024-al-30-6-2024/
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SUMMARY:Eredi - Modello REDDITI PF 2024 - Presentazione presso gli uffici postali - Data di decesso dall'1.3.2024 al 30.6.2024
DESCRIPTION:Presentazione\, da parte degli eredi delle persone decedute dall’1.3.2024 al 30.6.2024\, presso un ufficio postale\, del modello REDDITI PF 2024 cui era obbligato il defunto.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa\, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto\, nel caso di presentazione presso gli uffici postali\, per le persone decedute tra l’1.3.2024 e il 30.6.2024\, i termini di presentazione delle dichiarazioni slittano di sei mesi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-redditi-pf-2024-presentazione-presso-gli-uffici-postali-data-di-decesso-dall1-3-2024-al-30-6-2024/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di ottobre e novembre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-novembre-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale-2/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di novembre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Acconto IVA per il 2024 - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’acconto IVA.L’importo a titolo di acconto IVA può essere determinato con una delle seguenti modalità alternative: \nmetodo c.d. “storico”;\nmetodo c.d. “previsionale”;\nmetodo c.d. “analitico” (o “effettivo”). \nAl soggetto passivo è consentita l’adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se\, in base al metodo prescelto\, non risulta dovuta alcuna somma.\nIl soggetto passivo non è tenuto ad effettuare alcun versamento se l’importo determinato è inferiore a 103\,29 euro.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2025 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, tramite il servizio postale\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2025\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2025\, può avvenire entro il 31.1.2025\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2025 ed entro il 30.6.2025\, ha effetto solo per il secondo semestre 2025. \nIl termine del 20.12.2024 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2025 e di dover richiedere il rimborso.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre luglio-settembre
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre luglio-settembre\, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre luglio-settembre
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre luglio-settembre\, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024.Alcune categorie di soggetti passivi IVA\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, hanno la possibilità di versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anziché mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di ottobre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di ottobre\, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024.
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SUMMARY:IVA - Mese di ottobre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di ottobre\, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024.
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SUMMARY:Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi
DESCRIPTION:Termine per trasmettere\, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio\, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia\, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti)\, approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" -  Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di settembre 2024 - Emissione
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di novembre 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2024.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Liquidazione e versamento cumulativo
DESCRIPTION:Liquidazione e versamento dell’IVA: \nrelativa ai mesi di gennaio-novenbre 2024;\ndi ammontare cumulativo inferiore a 100 euro\, qualora non sia stata già versata in precedenza. \nLa disciplina prevede infatti che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAlcune categorie di soggetti passivi IVA possono\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anzichè mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR operate: \nnel mese di novembre;\nnei mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l’importo minimo di 100 euro. \nLa disciplina prevede infatti che i sostituti d’imposta siano\, comunque\, tenuti al versamento delle ritenute operate\, comprensive dei differimenti\, entro il 16 dicembre di ogni anno.
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SUMMARY:Ragionieri – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della settima rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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SUMMARY:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.\nSulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\, soggette a tassazione separata\, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari operate: \nnel mese di novembre;\nnei mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l’importo minimo di 100 euro. \nLa disciplina prevede infatti che i sostituti d’imposta siano\, comunque\, tenuti al versamento delle ritenute operate\, comprensive dei differimenti\, entro il 16 dicembre di ogni anno.\nDi regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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